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Modello 730  
Il modello 730 apre la stagione
delle dichiarazioni dei redditi

Dal 27 marzo prenotare la compilazione del modello 730
presso le sedi CAAF Confesercenti della provincia di Taranto
 

Il modello 730, può essere usato dai contribuenti che hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.
Si tratta in maggior parte di redditi di lavoro dipendente o pensione, ma possono usufruire del modello 730 anche altre categorie di redditi come gli associati in partecipazione.

730 SCARICA IL MODELLO 730 E LE ISTRUZIONI
 
 
     

I TERMINI DI SCADENZA SONO:

  • Entro il 2 Maggio presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta
  • Entro il 15 Giugno presentazione del modello 730 al CAAF
  • Dal mese di Luglio (Agosto e Settembre per i pensionati) il sostituto d'imposta effettua le operazioni di conguaglio

Dal prossimo 27 Marzo sarà possibile telefonare per prendere l'appuntamento per la compilazione del modello 730 presso gli uffici CAAF Confesercenti

PERCHE’ CONVIENE IL MODELLO 730

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:

  • È più facile da compilare e non richiede di eseguire i calcoli
  • Il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all’amministrazione finanziaria. Di tutto questo se ne occupa il CAAF SICUREZZA FISCALE.
  • Il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta in più direttamente nella busta paga, o nella rata di pensione nel mese di Luglio (per i pensionati il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre).
  • In caso che debba pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dallo stipendio o la pensione.
  • Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche richiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile.
  • I contribuenti che si rivolgono al CAAF SICUREZZA FISCALE sono esonerati da sanzioni per irregolarità formali commesse dal CAAF.

CHI PUO’ UTILIZZARE IL MODELLO 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2005 sono:

  • Lavoratori dipendenti o pensionati;
  • Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità ecc.);
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • Sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori, sia dipendenti che collaboratori , con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, possono presentare il mod. 730 al CAAF SICUREZZA FISCALE se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Persone incapaci
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

CHI NON PUO’ UTILIZZARE IL MODELLO 730

Non possono utilizzare il mod. 730 e devono presentare il modello “UNICO 2005 Persone fisiche”, i contribuenti che nel 2005 hanno posseduto:

  • Redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
  • Redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;
  • Redditi “diversi” non rientranti tra quelli previsti nel quadro D del mod. 730 (ad esempio: proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, dall’affitto e dalla concessione di usufrutto di aziende, ecc.);
  • Coloro che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Sostituti d’imposta (venditori porta a porta ecc.);
  • Coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • Coloro che nel 2006 percepiscono soltanto redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto ( esempio: collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale. La presentazione congiunta del mod. 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico, ma non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ DA PARTE DEL CAAF

La documentazione (anche in copia fotostatica) si differenzia a seconda del servizio richiesto.
A) In caso di assistenza alla compilazione del modello:

  • Dati anagrafici;
  • Codice fiscale (anche dei familiari);
  • Dichiarazione dell’anno precedente;
  • Dati catastali di terreni e fabbricati posseduti;
  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, di collaborazione, di lavoro autonomo occasionale, di capitale ecc.; ed eventuale certificazione di ritenute d’acconto;
  • Scontrini e fatture relative a spese detraibili e deducibili - spese mediche, interessi passivi, spese funebri, veterinarie, assicurazioni vita e infortuni, contributi volontari, contributi previdenziali obbligatori, contributi per addetti domestici, spese relative ad intervento di recupero del patrimonio edilizio, erogazioni liberali a partiti politici, a istituzioni religiose, a Onlus, spese per contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali, contributi versati al fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, contributi versati facoltativamente alla gestione delle forme pensionistiche obbligatorie di appartenenza ed al fondo casalinghe, ecc.
  • Attestati di versamento eseguiti direttamente nell’anno 2005 (mod. F24).

B) In caso di presentazione di modello compilato:

  • Tutte le certificazioni che attestino le ritenute d’imposta subite e riportate in dichiarazione (ad es. CUD);
  • Scontrini, fatture e quietanze relative agli oneri detraibili e deducibili indicati in dichiarazione;
  • Attestati di versamento eseguiti direttamente;
  • Modello UNICO dell’anno precedente in caso di eccedenza d’imposta da riportare nella dichiarazione successiva.

COSTO DELLA DICHIARAZIONE

Coloro che richiedono l’assistenza del CAAF SICUREZZA FISCALE alla compilazione del mod. 730, è tenuto al pagamento di un corrispettivo secondo le tariffe esposte nei locali in cui viene svolta l’attività di assistenza.

Coloro, invece, che presentano il modello già compilato il costo è totalmente GRATUITO, salvo che non sia richiesta l’eventuale assistenza per la correzione della dichiarazione.

CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE , DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE E DELLA SCELTA DELL’8 PER MILLE

Al termine dell’inserimento dei dati , il CAAF SICUREZZA FISCALE consegnerà al dichiarante una copia del modello 730 elaborato insieme al prospetto della liquidazione, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati, allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

COME CORREGGERE IL MODELLO 730

Nel caso in cui il modello è stato compilato correttamente, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

  • presentare entro il 31 ottobre un nuovo mod. 730 con la relativa documentazione, quando l’integrazione comporta un RIMBORSO o MINOR DEBITO (ad es. oneri non precedentemente indicati);
  • presentare entro i termini prescritti un modello UNICO 2005“Persone fisiche” quando l’integrazione comporta un DEBITO o un MINOR CREDITO (ad es. redditi non dichiarati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal mod. 730, che verrà in ogni modo rimborsato dal sostituto d’imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.

confesercenti@confesercentita.it