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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/94

Sulla gazzetta ufficiale n. 27, del 3 febbraio 2004, è stato pubblicato, dopo una lunga gestazione (dieci anni), il D.Lgs. 15 luglio 2003, n. 388, regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Le disposizioni in materia di pronto soccorso di cui al D.Lgs. n. 626/94

Come è noto, il datore di lavoro delle aziende in cui sia occupato anche un solo lavoratore o equiparato, tali da essere assoggettate agli obblighi di cui alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 626/94, ha l’obbligo di designare preventivamente “i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’art. 4, comma 5, lettera a) e informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.
Infine, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 626, il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Qualora non vi provveda direttamente, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione di detti provvedimenti.


Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
Fino all’emanazione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

L’entrata in vigore del regolamento

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.388 e dell'art. 8 decies della Legge 186 del 27 luglio 2004, l'entrata in vigore è prorogata al 3 febbraio 2005.

I contenuti del decreto di attuazione

 

1. Classificazione delle aziende

Le aziende o unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Spetta al datore di lavoro, sentito il medico competente (ove, naturalmente, sia prescritta la nomina di quest’ultimo), identificare la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, qualora questa appartenga al Gruppo A, comunicarla alla AUSL competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.


Gruppo A

I

a. aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
b. centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230;
c. aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
d. lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320;
e. aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
(vedi, in allegato 5, la tabella degli indici, per ora ufficiosa ma di prossima pubblicazione).

III

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

2. Organizzazione di pronto soccorso

· Nelle aziende o unità produttive di gruppi A e B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui sopra, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) e successive modifiche.

· Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

· Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

3. Formazione

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4.

ATTENZIONE !

Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004, data di entrata in vigore del decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Allegato 1: contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Allegato 2: contenuto minimo del pacchetto di medicazione

Allegato 3: obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori
designati al Pronto soccorso per le aziende di Gruppo A

Allegato 4: obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori
designati al Pronto soccorso per le aziende di Gruppo B e C

Allegato 5: esempio di comunicazione al Servizio di Prevenzione e Sicurezza della AUSL

   
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