Torna alla Homepage
 
Notizie & Comunicati Agenda scadenze Normative Formazione (CESCOT)
  Chi siamo
  Sindacati
 
  Servizi alle imprese
  Servizi ai privati
  Sedi & Contatti
  I link proposti
 
 
Comunicati
  Notizie Lavoro Flash

 

Archivio comunicati
Archivio Notizie Lavoro Flash

ORDINANZA POSTI FISSI 2002

Comune di Taranto
11° Settore Attività Economiche
N. 129 REG.GEN. ORD.

IL SINDACO

Oggetto: Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, artt. 11 - 12 e 13.
Nuova disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio. Calendario deroghe anno 2002 - 2003.

- Premesso che con proprio ordinanza n. 465 del 19.06.1981 e n. 137 del 12.02.1983 venivano fissati gli orari delle attività di vendita al dettaglio, all’ingrosso e su aree pubbliche in base alla legge 29.07.1971, n. 558;
- vista l'ordinanza sindacale n° 187 del 30.04.2001 relativa al calendario delle deroghe per l'anno 2001/2002;visto che con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 114/98 sono state abrogate la 1egge 28.07.1971. n. 558 e la legge n. 121/1987;
- sentito il parere espresso dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio nelle sedute del 14/03 e 17/4/2002;
- visti gli art. 11 e 13 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114;
- visto l'art 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

  1. Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, appartenenti ad entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, possono restare aperti per un minimo di tredici ore giornaliere Purché l'apertura non avvenga prima delle ore 07,00 e la chiusura non dopo le oro 22,00;

  2. gli esercenti sono liberi di determinare, entro i limiti suddetti, gli orari di apertura e di chiusura, nonché il proprio turno di riposo settimanale, rendendo noti al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura e il turno di riposo del proprio esercizio mediante cartelli o altri di informazione dandone comunicazione al Sindaco;

  3. gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di entrambi i settori merceologici, compresi i mercati rionali coperti osserveranno la sospensione del riposo settimanale qualora ricorre nella settimana altra festività;

  4. gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di entrambi i settori merceologici, compresi i mercati rionali compresi, ubicati nelle zone 3^ - 4^ - 5^ - 6^ e 7^ e parte della zona 8^ sino al viale Magna Grecia (zone centrali), osserveranno la chiusura domenicale e festiva, mentre osserveranno l'apertura totale nelle seguenti domeniche:

    05 Maggio 2002
    02 Giugno 2002
    21 Luglio 2002
    20 Ottobre 2002
    05 Gennaio 2003
    19 Gennaio 2003
    02 Marzo 2003
    06 Aprile 2003

  5. gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di entrambi i settori merceologici, compresi i mercati rionali compresi, ubicati nelle zone 2^ - 8^ - 9^ - 10^ e 11^ (zone periferiche), osserveranno la chiusura domenicale e festiva, mentre osserveranno l'apertura totale nelle seguenti domeniche:

    5 Maggio 2002
    29 Settembre 2002
    27 Ottobre 2002
    03 Novembre 2002
    24 Novembre 2002
    05 Gennaio 2003
    30 Marzo 2003
    27 Aprile 2003

  6. Nel periodo delle festività natalizie, gli esercizi commerciali a posto fisso di entrambi i settori merceologici compresi i mercati rionali coperti, osserveranno la sospensione del riposo infrasettimanale e l’apertura totale nei giorni: 1 – 8 – 15 – 22 e 29 Dicembre 2002, nonché 24 e 31 Dicembre 2001 con apertura continuata sino alle ore 19.00;

  7. il 26 Dicembre 2002 tutti gli esercizi commerciali compresi i mercati rionali coperti osserveranno, la chiusura totale.

  8. Gli esercizi del settore alimentare compresi i mercati rionali coperti, in caso di più di due festività consecutive, effettueranno la vendita limitatamente alle ore antimeridiane del primo giorno festivo.

  9. I mercati settimanali di Talsano e Salinella effettueranno l’apertura la prima domenica di ogni mese;

  10. gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di entrambi i settori merceologici, compresi i mercati rionali coperti osserveranno la sospensione del riposo settimanale dal 20/04 al 27/04/2003 in occasione delle festività di Pasqua;

Si rammenta che tutti gli esercenti a qualsiasi settore merceologico appartengono, sono obbligati ad esporre in modo ben visibile, un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché il giorno in cui effettuano il riposo infrasettimanale

La presento ordinanza viene trasmessa a tutti gli organi di Vigilanza per la dovuta osservanza

IL SINDACO
Taranto, 19 Aprile 2002
Dott.ssa Rossana Di Bello

confesercenti@confesercentita.it