VADEMECUM
SULLE VENDITE STRAORDINARIE
Disciplinano le vendite straordinarie l’Art. 15 del Decreto
Legislativo 31 MARZO 1998, n. 114 e gli Art. 18, 19, 19 bis, 20
della Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24
Per vendite straordinarie si intendono:
Le vendite di liquidazione
Le vendite di fine stagione o "saldi"
Le vendite promozionali
Le vendite sottocosto
LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE
In quali casi si puņ effettuare la vendita
di liquidazione?
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante
al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito
di:
- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Chi vuole effettuare una vendita
di liquidazione cosa deve fare?
Deve darne comunicazione in carta semplice attraverso lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune almeno 15 giorni
prima dell’inizio.
Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione a secondo dei casi deve contenere:
a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività
commerciale:
- l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata;
- la data di inizio e di fine della vendita;
- le merci oggetto della stessa;
- le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
- qualità e prezzo praticato prima della liquidazione
e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le
stesse;
- atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi
strutture di vendita;
- per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione
dell’attività;
b) in caso di liquidazione per
cessione d’azienda:
- l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata
- la data di inizio e di fine della vendita;
- le merci oggetto della stessa;
- le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
- qualità e prezzo praticato prima della liquidazione
e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le
stesse;
- copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico
o scrittura privata registrata;
c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali:
- l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata;
- la data di inizio e di fine della vendita;
- le merci oggetto della stessa
- le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
- qualità e prezzo praticato prima della liquidazione
e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le
stesse;
- copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di
esercizi di vicinato ovvero dell’autorizzazione negli
altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei
nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali:
- l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata;
- la data di inizio e di fine della vendita;
- le merci oggetto della stessa;
- le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
- qualità e prezzo praticato prima della liquidazione
e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le
stesse;
- dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco dettagliato
degli stessi comunicato all’Ufficio urbanistico dei Comune.
- L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione
di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura.
- I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo
dieci giorni e devono iniziare non appena conclusa la vendita
di liquidazione.
Quanto può durare una
vendita di liquidazione?
La vendita di liquidazione può avere una durata massima di
sei settimane in ogni periodo dell'anno.
Quando è vietato effettuare
le vendite di liquidazione?
Nel mese di dicembre e i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun
periodo di vendite di fine stagione o saldi.
Quale divieto è previsto
per le vendite di liquidazione?
- introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso
altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione.
Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
- L’utilizzo della dizione “vendite fallimentari”
o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone,
a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite
di liquidazione.
Quale obbligo è previsto
per chi effettua vendite di liquidazione?
L’operatore che effettua una vendita di liquidazione oltre
a quello della comunicazione al Comune, ha l’obbligo:
- di esprimere il ribasso effettuato in percentuale sul prezzo
normale di vendita che deve essere comunque esposto,
- di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria
che si sta effettuando,
- deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle
asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente
in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni,
la durata e l'oggetto della vendita,
- deve separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente
poste in vendita alle condizioni ordinarie, nel caso in cui
per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita
diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano
in tale voce,
- nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più
alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico,
nel caso in cui sia indicato un solo prezzo,
- tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono
essere venduti a tale prezzo,
- deve portare a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile
dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo
grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria
nel locale l’esaurimento delle scorte,
- deve impostare la pubblicità relativa alla vendite
di liquidazione in maniera non ingannevole per il consumatore,
la pubblicità deve contenere gli estremi della comunicazione
e la durata della iniziativa.
- Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità
di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità
e ai prezzi,
- deve praticare i prezzi pubblicizzati nei confronti di qualsiasi
compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita,
fino all'esaurimento delle scorte.
- In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti,
il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben
visibile all'esterno del locale.
Quali sono le sanzioni previste
per chi non rispetta tali divieti o obblighi?
Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da
€ 516,46 a € 3.098,74.
Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita
per un periodo non superiore a venti giorni.
LE VENDITE DI
FINE STAGIONE O SALDI
In quali casi si può
effettuare la vendita di fine stagione o saldi?
Solo in due periodi ben definiti dell’anno e cioè:
- dal 15 gennaio al 15 Febbraio
- 15 luglio al 15 settembre
Può durare per l’intero periodo.
Quali prodotti riguardano
le vendite di fine stagione o saldi?
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se
non vengono venduti entro un certo periodo di tempo e sono:
- i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
- le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e
da viaggio;
- gli articoli sportivi;
- gli articoli di elettronica;
- le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del
periodo natalizio;
Chi vuole effettuare una vendita
di fine stagione o saldi cosa deve fare?
Deve darne comunicazione in carta semplice attraverso lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno al Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio.
Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione deve contenere:
- la data di inizio e la durata della vendita;
- i prodotti oggetto della vendita;
- la sede dell'esercizio;
- le modalità di separazione dei prodotti offerti in
vendita di fine stagione da tutti gli altri.
Quale divieto è previsto
per le vendite di fine stagione o saldi?
- introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso
altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione.
Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
- L’utilizzo della dizione “vendite fallimentari”
o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone,
a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite
di liquidazione.
Quali obblighi ha chi effettua
una vendita di fine stagione o saldi?
L’operatore che effettua una vendita di fine stagione o saldi
oltre a quello della comunicazione al Comune, ha l’obbligo
di
- esprimere il ribasso effettuato in percentuale sul prezzo
normale di vendita che deve essere comunque esposto,
- esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria
che si sta effettuando
- essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni
pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo
non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni,
la durata e l'oggetto della vendita
- separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente
poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso in cui
per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita
diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano
in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il
prezzo più alto e quello più basso con lo stesso
rilievo tipografico; nel caso in cui sia indicato un solo prezzo,
tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono
essere venduti a tale prezzo
- portare a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile
dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo
grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria
nel locale l’esaurimento delle scorte,
- impostare la pubblicità relativa alla vendite di liquidazione
in maniera non ingannevole per il consumatore. La pubblicità
deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della
iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare
la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta
in merito alla qualità e ai prezzi
- praticare i prezzi pubblicizzati nei confronti di qualsiasi
compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita,
fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di
scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere
portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del
locale.
Quali sono le sanzioni previste
per chi non rispetta tali divieti o obblighi?
Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da
€ 516,46 a € 3.098,74.
Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita
per un periodo non superiore a venti giorni.
LE VENDITE
PROMOZIONALI
In quali casi si può
effettuare la vendita promozionale?
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale
al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici
per un periodo di tempo limitato nel tempo, praticando uno sconto
sul prezzo normale di vendita salvaguardando la regola del sottocosto.
Chi vuole effettuare una vendita
promozionale cosa deve fare?
Deve darne comunicazione in carta semplice attraverso lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno al Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio.
Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione deve contenere:
- la data di inizio e la durata della vendita;
- i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto
praticate per ciascuna di essi;
- la sede dell’esercizio;
- la modalità di separazione dei prodotti offerti in
vendita promozionale, da tutti gli altri.
Quanto può durare una
vendita promozionale?
La durata massima della vendita promozionale non potrà superare
i 30 giorni.
Quando è vietato effettuare
le vendite promozionali?
Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 40 giorni
antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei 40 giorni
prima di Natale.
Quale divieto è previsto
per le vendite promozionali?
L’utilizzo della dizione “vendite fallimentari”
o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone,
a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di
liquidazione.
Quali obblighi ha chi effettua
una vendita di fine stagione o saldi?
L’operatore che effettua una vendita promozionale oltre a
quello della comunicazione al Comune, ha l’obbligo di
- esprimere il ribasso effettuato in percentuale sul prezzo
normale di vendita che deve essere comunque esposto
- esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria
che si sta effettuando
- essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni
pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo
non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni,
la durata e l'oggetto della vendita
- separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente
poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso in cui
per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita
diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano
in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il
prezzo più alto e quello più basso con lo stesso
rilievo tipografico; nel caso in cui sia indicato un solo prezzo,
tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono
essere venduti a tale prezzo
- portare a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile
dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo
grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria
nel locale l’esaurimento delle scorte
- impostare la pubblicità relativa alla vendite di liquidazione
in maniera non ingannevole per il consumatore. La pubblicità
deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della
iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare
la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta
in merito alla qualità e ai prezzi
- praticare i prezzi pubblicizzati nei confronti di qualsiasi
compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita,
fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di
scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere
portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del
locale, la vendita promozionale successiva non potrà
interessare articoli oggetto dell’immediata precedente
vendita promozionale.
Quali sono le sanzioni previste
per chi non rispetta tali divieti o obblighi?
Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da
€ 516,46 a € 3.098,74.
Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita
per un periodo non superiore a venti giorni.
LE VENDITE
SOTTOCOSTO
Cosa si intende per vendita
sottocosto?
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno
o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello
risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'IVA e di ogni
altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito
degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto
medesimo purché documentati.
A quali tipi di esercenti
non si applica la disciplina delle vendite sottocosto?
La disciplina delle vendite sottocosto non si applica ai seguenti
casi:
- agli esercenti il commercio all'ingrosso
- alla vendita effettuata negli spacci interni e definita coma
“la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti
o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore
di coloro che hanno titolo ad accedervi”
- alle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi
automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri
mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico,
presso il domicilio dei consumatori, nelle quali non esiste
un locale di vendita
- agli esercenti il cui commercio avviene sulle aree pubbliche
Per determinare il prezzo
del prodotto quali sconti non sono considerati?
Non possono essere considerati gli sconti condizionati, quali quelli
che normalmente si concretizzano alla fine dell'anno al raggiungimento
di un certo fatturato non riferibile a un singolo prodotto.
Non assumono, altresì, rilievo gli sconti
e le contribuzioni collegati all'acquisto da parte del fornitore
di spazi privilegiati nei punti di vendita o correlati a forme di
cooperazione commerciale fra fornitori e distributori, salvo che
non siano stati considerati riconducibili al prodotto nell'accordo
fra fornitore e distributore.
Le vendite scontate non riferibili a singole referenze,
ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si
verificano nel caso di sconti stabiliti il relazione all'ammontare
dello scontrino.
Quale è il prezzo rispetto
al quale effettuare il raffronto per verificare se trattasi di vendita
sottocosto?
Deve intendersi il prezzo del prodotto effettivamente praticato
alle casse.
A chi è vietata la
vendita sottocosto?
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio
commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli della stesso
gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta
per cento della superficie dì vendita complessiva esistente
nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento
al settore merceologico di appartenenza.
Chi vuole effettuare una vendita
sottocosto cosa deve fare?
Deve dare comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio
almeno dieci giorni prima dell'inizio nella quale siano indicati
la data d'inizio, la durata e il numero delle referenze oggetto
della vendite sottocosto, nonché quante volte detta tipologia
di vendita sia stata effettuata nel corso dell'anno di riferimento
il tempo di decorrenza dalla ultimazione dell’ultima vendita
sottocosto.
Nel caso in cui l'iniziativa di effettuare una
vendita sottocosto riguardi più esercizi commerciali e sia
pertanto predisposta da una struttura dell'associazionismo economico
cui aderiscono i predetti, è ammissibile la presentazione
al Comune competente per territorio di una sola comunicazione effettuata
dalla struttura stessa in nome di tutte le imprese commerciali ubicate
nel territorio comunale partecipanti all'iniziativa.
In un anno quante volte si
possono effettuare vendite sottocosto?
Le vendite sottocosto sottoposte alle precedenti limitazioni si
possono effettuare sola tre volte nel corso dell'anno;
Quanto può durare una
vendita sottocosto?
Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore
a dieci giorni.
Ai fini del computo del numero dei giorni sono da escludersi i giorni
di chiusura dell'esercizio commerciale (le domeniche, le festività
e, ove previste dal comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanali).
Quante referenze possono interessare
una vendita sottocosto?
Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto
non può essere superiore a cinquanta. Il termine referenza
deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto.
Conseguentemente, nel caso di referenze preconfezionate,
il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile
in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del
medesimo (esempio, marca di pasta alimentare, spaghetti, mezzo chilogrammo).
Nel caso, invece, di referenze preincartate o
sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere
individuabile in relazione alla tipologia e alla quantità
del medesimo
Tra una vendita sottocosto
e quella successiva deve trascorrere un tempo predeterminato?
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è
decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la
prima vendita sottocosto dell’anno.
Ai fini del computo del numero dei giorni sono da escludersi i giorni
di chiusura dell'esercizio commerciale (le domeniche, le festività
e, ove previste dal comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanali).
Su quali prodotti e comunque
e sempre consentito effettuare le vendite sottocosto?
È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni
alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del
termine minimo di conservazione
- dei prodotti tipici delle festività tradizionali,
qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente
diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per
la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche
apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione
di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita
la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina,
o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a
terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentale nonché
di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che,
comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Queste vendite sottocosto non sono soggette alla comunicazione
al Comune
In quali occasioni si può
effettuare la vendita sottocosto senza rientrare nelle limitazioni
previste dal decreto n. 218/01?
In caso di:
- ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della
partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con
cadenza almeno quinquennale;
- di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
- di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora
si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita
di liquidazione;
- di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul
carattere individuante della stessa.
Queste vendite sottocosto non sono soggette alla
comunicazione al Comune
Chi effettua la vendita sottocosto
quali obblighi deve rispettare?
- specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari
all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara
ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo
disponibile per ciascuna referenza e del periodo
temporale della vendita, nonché delle relative
circostanze nel caso dei prodotti il cui valere commerciale sia
significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia
utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni
tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione
di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione
e dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita
la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina,
o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi,
ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentale nonché
di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che,
comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
- inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto
all'interno dell'esercizio commerciale.
In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo
preannunciato, le condizioni di cui alla lettera a), è
immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con
i medesimi mezzi di comunicazione. Se sussistano oggettive difficoltà
a ottemperare all'obbligo previsto nei termini di tempestività
mediante l'utilizzo dei medesimi strumenti, la condizione richiesta
può ritenersi soddisfatta mediante la pubblicizzazione,
in maniera ben visibile, all'esterno e all'interno dell'esercizio
commerciale dei prodotti esauriti.
Quali sono le sanzioni per
chi non ottempera agli obblighi sulle vendite sottocosto?
Le violazioni sono punite, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire € 516,46 a € 3.098,74.
I n caso di particolare gravità o di recidiva può
essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione
dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto
di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura
ridotta.
Nel caso in cui la medesima violazione sia commessa
per due volte nello stesso anno, in differenti punti di vendita
appartenenti al medesimo gruppo commerciale, non si realizza la
recidiva.

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