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VADEMECUM SULLE VENDITE STRAORDINARIE

Disciplinano le vendite straordinarie l’Art. 15 del Decreto Legislativo 31 MARZO 1998, n. 114 e gli Art. 18, 19, 19 bis, 20 della Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24

Per vendite straordinarie si intendono:

Le vendite di liquidazione
Le vendite di fine stagione o "saldi"
Le vendite promozionali
Le vendite sottocosto

LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE

In quali casi si puņ effettuare la vendita di liquidazione?
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

  1. cessazione dell'attività commerciale;
  2. cessione dell'azienda;
  3. trasferimento dell'azienda in altro locale;
  4. trasformazione o rinnovo dei locali.

Chi vuole effettuare una vendita di liquidazione cosa deve fare?
Deve darne comunicazione in carta semplice attraverso lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio.

Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione a secondo dei casi deve contenere:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale:

  • l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata;
  • la data di inizio e di fine della vendita;
  • le merci oggetto della stessa;
  • le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
  • qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;
  • atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita;
  • per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell’attività;

b) in caso di liquidazione per cessione d’azienda:

  • l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata
  • la data di inizio e di fine della vendita;
  • le merci oggetto della stessa;
  • le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
  • qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;
  • copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali:
  • l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata;
  • la data di inizio e di fine della vendita;
  • le merci oggetto della stessa
  • le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
  • qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;
  • copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato ovvero dell’autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali:
  • l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata;
  • la data di inizio e di fine della vendita;
  • le merci oggetto della stessa;
  • le merci poste in vendita distinte per voce merceologica;
  • qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;
  • dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco dettagliato degli stessi comunicato all’Ufficio urbanistico dei Comune.
  • L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura.
  • I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci giorni e devono iniziare non appena conclusa la vendita di liquidazione.

Quanto può durare una vendita di liquidazione?
La vendita di liquidazione può avere una durata massima di sei settimane in ogni periodo dell'anno.

Quando è vietato effettuare le vendite di liquidazione?
Nel mese di dicembre e i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o saldi.

Quale divieto è previsto per le vendite di liquidazione?

  • introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
  • L’utilizzo della dizione “vendite fallimentari” o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

Quale obbligo è previsto per chi effettua vendite di liquidazione?
L’operatore che effettua una vendita di liquidazione oltre a quello della comunicazione al Comune, ha l’obbligo:

  • di esprimere il ribasso effettuato in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto,
  • di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando,
  • deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita,
  • deve separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie, nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce,
  • nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico, nel caso in cui sia indicato un solo prezzo,
  • tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo,
  • deve portare a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale l’esaurimento delle scorte,
  • deve impostare la pubblicità relativa alla vendite di liquidazione in maniera non ingannevole per il consumatore, la pubblicità deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa.
  • Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi,
  • deve praticare i prezzi pubblicizzati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte.
  • In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale.

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta tali divieti o obblighi?
Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da € 516,46 a € 3.098,74.
Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

 

LE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI

In quali casi si può effettuare la vendita di fine stagione o saldi?
Solo in due periodi ben definiti dell’anno e cioè:

  • dal 15 gennaio al 15 Febbraio
  • 15 luglio al 15 settembre

Può durare per l’intero periodo.

Quali prodotti riguardano le vendite di fine stagione o saldi?
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo e sono:

  1. i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
  2. gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
  3. le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
  4. gli articoli sportivi;
  5. gli articoli di elettronica;
  6. le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio;

Chi vuole effettuare una vendita di fine stagione o saldi cosa deve fare?
Deve darne comunicazione in carta semplice attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio.

Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione deve contenere:

  • la data di inizio e la durata della vendita;
  • i prodotti oggetto della vendita;
  • la sede dell'esercizio;
  • le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

Quale divieto è previsto per le vendite di fine stagione o saldi?

  • introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
  • L’utilizzo della dizione “vendite fallimentari” o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

Quali obblighi ha chi effettua una vendita di fine stagione o saldi?
L’operatore che effettua una vendita di fine stagione o saldi oltre a quello della comunicazione al Comune, ha l’obbligo di

  1. esprimere il ribasso effettuato in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto,
  2. esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando
  3. essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita
  4. separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico; nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo
  5. portare a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale l’esaurimento delle scorte,
  6. impostare la pubblicità relativa alla vendite di liquidazione in maniera non ingannevole per il consumatore. La pubblicità deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi
  7. praticare i prezzi pubblicizzati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale.

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta tali divieti o obblighi?
Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da € 516,46 a € 3.098,74.
Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

 

LE VENDITE PROMOZIONALI

In quali casi si può effettuare la vendita promozionale?
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la regola del sottocosto.

Chi vuole effettuare una vendita promozionale cosa deve fare?
Deve darne comunicazione in carta semplice attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio.

Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione deve contenere:

  • la data di inizio e la durata della vendita;
  • i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi;
  • la sede dell’esercizio;
  • la modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri.

Quanto può durare una vendita promozionale?
La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i 30 giorni.

Quando è vietato effettuare le vendite promozionali?
Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 40 giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei 40 giorni prima di Natale.

Quale divieto è previsto per le vendite promozionali?
L’utilizzo della dizione “vendite fallimentari” o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

Quali obblighi ha chi effettua una vendita di fine stagione o saldi?
L’operatore che effettua una vendita promozionale oltre a quello della comunicazione al Comune, ha l’obbligo di

  1. esprimere il ribasso effettuato in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto
  2. esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando
  3. essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita
  4. separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico; nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo
  5. portare a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale l’esaurimento delle scorte
  6. impostare la pubblicità relativa alla vendite di liquidazione in maniera non ingannevole per il consumatore. La pubblicità deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi
  7. praticare i prezzi pubblicizzati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale, la vendita promozionale successiva non potrà interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale.

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta tali divieti o obblighi?
Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da € 516,46 a € 3.098,74.
Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

 

LE VENDITE SOTTOCOSTO

Cosa si intende per vendita sottocosto?
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

A quali tipi di esercenti non si applica la disciplina delle vendite sottocosto?
La disciplina delle vendite sottocosto non si applica ai seguenti casi:

  1. agli esercenti il commercio all'ingrosso
  2. alla vendita effettuata negli spacci interni e definita coma “la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi”
  3. alle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico, presso il domicilio dei consumatori, nelle quali non esiste un locale di vendita
  4. agli esercenti il cui commercio avviene sulle aree pubbliche

Per determinare il prezzo del prodotto quali sconti non sono considerati?
Non possono essere considerati gli sconti condizionati, quali quelli che normalmente si concretizzano alla fine dell'anno al raggiungimento di un certo fatturato non riferibile a un singolo prodotto.

Non assumono, altresì, rilievo gli sconti e le contribuzioni collegati all'acquisto da parte del fornitore di spazi privilegiati nei punti di vendita o correlati a forme di cooperazione commerciale fra fornitori e distributori, salvo che non siano stati considerati riconducibili al prodotto nell'accordo fra fornitore e distributore.

Le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si verificano nel caso di sconti stabiliti il relazione all'ammontare dello scontrino.

Quale è il prezzo rispetto al quale effettuare il raffronto per verificare se trattasi di vendita sottocosto?
Deve intendersi il prezzo del prodotto effettivamente praticato alle casse.

A chi è vietata la vendita sottocosto?
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli della stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie dì vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Chi vuole effettuare una vendita sottocosto cosa deve fare?
Deve dare comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio nella quale siano indicati la data d'inizio, la durata e il numero delle referenze oggetto della vendite sottocosto, nonché quante volte detta tipologia di vendita sia stata effettuata nel corso dell'anno di riferimento
il tempo di decorrenza dalla ultimazione dell’ultima vendita sottocosto.

Nel caso in cui l'iniziativa di effettuare una vendita sottocosto riguardi più esercizi commerciali e sia pertanto predisposta da una struttura dell'associazionismo economico cui aderiscono i predetti, è ammissibile la presentazione al Comune competente per territorio di una sola comunicazione effettuata dalla struttura stessa in nome di tutte le imprese commerciali ubicate nel territorio comunale partecipanti all'iniziativa.

In un anno quante volte si possono effettuare vendite sottocosto?
Le vendite sottocosto sottoposte alle precedenti limitazioni si possono effettuare sola tre volte nel corso dell'anno;

Quanto può durare una vendita sottocosto?
Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni.
Ai fini del computo del numero dei giorni sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale (le domeniche, le festività e, ove previste dal comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanali).

Quante referenze possono interessare una vendita sottocosto?
Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Il termine referenza deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto.

Conseguentemente, nel caso di referenze preconfezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (esempio, marca di pasta alimentare, spaghetti, mezzo chilogrammo).

Nel caso, invece, di referenze preincartate o sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla tipologia e alla quantità del medesimo

Tra una vendita sottocosto e quella successiva deve trascorrere un tempo predeterminato?
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Ai fini del computo del numero dei giorni sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale (le domeniche, le festività e, ove previste dal comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanali).

Su quali prodotti e comunque e sempre consentito effettuare le vendite sottocosto?
È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

  1. dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
  2. dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione
  3. dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
  4. dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
  5. dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentale nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita. Queste vendite sottocosto non sono soggette alla comunicazione al Comune

In quali occasioni si può effettuare la vendita sottocosto senza rientrare nelle limitazioni previste dal decreto n. 218/01?
In caso di:

  1. ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
  2. di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
  3. di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
  4. di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Queste vendite sottocosto non sono soggette alla comunicazione al Comune

Chi effettua la vendita sottocosto quali obblighi deve rispettare?

  1. specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti il cui valere commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione e dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentale nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
  2. inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
    In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui alla lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. Se sussistano oggettive difficoltà a ottemperare all'obbligo previsto nei termini di tempestività mediante l'utilizzo dei medesimi strumenti, la condizione richiesta può ritenersi soddisfatta mediante la pubblicizzazione, in maniera ben visibile, all'esterno e all'interno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti.

Quali sono le sanzioni per chi non ottempera agli obblighi sulle vendite sottocosto?
Le violazioni sono punite, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire € 516,46 a € 3.098,74.
I n caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Nel caso in cui la medesima violazione sia commessa per due volte nello stesso anno, in differenti punti di vendita appartenenti al medesimo gruppo commerciale, non si realizza la recidiva.

confesercenti@confesercentita.it