| DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/94
Sulla gazzetta ufficiale n. 27, del 3 febbraio
2004, è stato pubblicato, dopo una lunga gestazione (dieci
anni), il D.Lgs. 15 luglio 2003, n. 388, regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Le disposizioni in materia di pronto soccorso
di cui al D.Lgs. n. 626/94
Come è noto, il datore di lavoro delle
aziende in cui sia occupato anche un solo lavoratore o equiparato,
tali da essere assoggettate agli obblighi di cui alla normativa
in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 626/94,
ha l’obbligo di designare preventivamente “i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), il datore di
lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare
le misure di cui all’art. 4, comma 5, lettera a) e informa
tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave
ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.
Infine, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 626, il
datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività
e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende
i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti
con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Qualora non vi provveda direttamente, il datore di lavoro
designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione
di detti provvedimenti.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati
in relazione alla natura dell’attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore
di sanità.
Fino all’emanazione del decreto si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
L’entrata in vigore del regolamento
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.388 e dell'art.
8 decies della Legge 186 del 27 luglio 2004, l'entrata in vigore
è prorogata al 3 febbraio 2005.
I contenuti del decreto di attuazione
1. Classificazione delle aziende
Le aziende o unità produttive sono classificate,
tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero
dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Spetta al datore di lavoro, sentito il medico competente
(ove, naturalmente, sia prescritta la nomina di quest’ultimo),
identificare la categoria di appartenenza della propria azienda
od unità produttiva e, qualora questa appartenga al Gruppo
A, comunicarla alla AUSL competente sul territorio in cui
si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione
degli interventi di emergenza del caso.
Se l’azienda o unità produttiva svolge attività
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve
riferirsi all’attività con indice più elevato.
Gruppo A
I
a. aziende o unità produttive
con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
b. centrali termoelettriche, impianti e laboratori
nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995,
n. 230;
c. aziende estrattive ed altre attività
minerarie definite dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
d. lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 20 marzo
1956, n. 320;
e. aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri
e munizioni;
II
Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore
a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali
INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre
di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale;
(vedi, in allegato 5, la tabella degli indici, per ora ufficiosa
ma di prossima pubblicazione).
III
Aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Organizzazione di pronto soccorso
· Nelle aziende o unità produttive
di gruppi A e B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso,
tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in
un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato
1, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro
e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema
di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della
quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre, nelle aziende o unità
produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di
lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle
attrezzature di cui sopra, è tenuto a garantire il raccordo
tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza
sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) e successive modifiche.
· Nelle aziende o unità produttive
di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale
sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi
ivi contenuti;
b) mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
· Nelle aziende o unità produttive
che hanno lavoratori che prestano la propria attività in
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva,
il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto
di medicazione di cui all'allegato 2, ed un mezzo di comunicazione
idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda
o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature
minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione
individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto
soccorso.
Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati
rispetto ai rischi specifici connessi all'attività
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni
di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
3. Formazione
Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica
e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno
e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della
parte pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale
specializzato.
Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti
e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato
3 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività
svolta.
Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo
C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 4.
ATTENZIONE !
Sono validi i corsi di formazione per gli
addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004, data
di entrata in vigore del decreto. La formazione dei lavoratori designati
andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene
alla capacità di intervento pratico.
Allegato 1: contenuto
minimo della cassetta di pronto soccorso
Allegato 2: contenuto
minimo del pacchetto di medicazione
Allegato 3: obiettivi
didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori
designati al Pronto soccorso per le aziende di Gruppo A
Allegato
4: obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei
lavoratori
designati al Pronto soccorso per le aziende di Gruppo B e C
Allegato 5: esempio
di comunicazione al Servizio di Prevenzione e Sicurezza della AUSL
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