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Concordato preventivo. Sarà vera
semplificazione?
Il concordato preventivo è riservato
alle imprese e ai professionisti che nel periodo d'imposta in corso
al 1º gennaio 2001 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori
ad Euro 5.164.569.
Il D.L.30/09/2003 n. 269, (suppl.
ordinario alla G.U. n.229 del 02/10/2003 serie generale) recante
"disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici", con l'articolo 33 introduce
il regime fiscale del concordato preventivo per il biennio 2003-2004.
Il concordato preventivo era già previsto dalla legge delega
per la riforma tributaria (legge n. 80/2003) con durata triennale.
anziché biennale, con caratteristiche di accordo individuale
con l'ufficio, diverso da quello biennale che, invece, presenta
schemi rigidi di applicabilità. Sta, quindi, al contribuente
valutare attentamente la convenienza fiscale prima di decidere di
aderirvi o meno. Non essendo sufficienti le intenzioni del legislatore
sulle finalità del provvedimento quali: l'emersione di nuova
materia imponibile e l'offerta al contribuente di una migliore tranquillità
fiscale.
Soggetti interessati
Il concordato preventivo, che si applica al biennio 2003-2004, è
riservato alle imprese e ai professionisti che nel periodo d'imposta
in corso al 1º gennaio 2001 hanno conseguito ricavi o compensi
entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore
non superiori ad Euro 5.164.569 (ex lire 10 miliardi. Il testo normativo
riporta invece la cifra di Euro 5.154.569. Crediamo si tratti di
un errore tipografico). Non rileva la natura giuridica del soggetto
d'imposta.
Esclusi
Il concordato è escluso per i soggetti che hanno iniziato
l'attività successivamente al 31 dicembre 2000 e per i contribuenti
che nel 2001, oppure nel 2003, si sono avvalsi di regimi speciali
previsti per le attività minori.
Formalizzazione del concordato
Il contribuente aderisce al concordato effettuandone la comunicazione,
in via telematica all'Agenzia delle entrate, tra il 1º gennaio
2004 ed il 28 febbraio 2004.
Regole pratiche
I ricavi per le imprese ed i compensi per i professionisti rappresentano
l'oggetto del concordato. L'anno base è quello in corso al
1° gennaio 2001 per determinare per l'anno 2003 i ricavi o compensi
da dichiarare non inferiori a quelli relativi al 2001 aumentati
del 9 per cento. Per l'anno d'imposta 2004, il contribuente dovrà
invece dichiarare ricavi o compensi non inferiori al periodo 2003
aumentati del 4,5 per cento.
Le percentuali del 9 per cento e del 4,5 per cento corrisponderebbero
al tasso annuo di aumento in termini nominali del prodotto interno
lordo (PIL) incrementato di circa un punto percentuale.
I ricavi o compensi del 2001, assunti come base di partenza del
concordato, sono rappresentati dal maggior valore tra i ricavi o
compensi dichiarati e quelli considerati congrui in base agli studi
di settore o ai parametri. Se i ricavi o compensi dichiarati sono
inferiori a quelli considerati congrui in base agli studi di settore
o ai parametri, l'adesione al concordato preventivo è possibile
soltanto previo adeguamento ai ricavi fissati dagli studi di settore
e paramenti e con versamento delle relative imposte, senza aggiunta
di sanzioni ed interessi.
Per il 2003 è consentito raggiungere il livello minimo di
ricavi o di compensi anche con adeguamento in dichiarazione. Mentre
per il 2004 i ricavi o i compensi concordati devono risultare dalle
annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie, tranne
che l'adeguamento sia necessario a raggiungere il livello minimo
concordato, purché non superiore all'1 per cento dei ricavi
o compensi registrati in contabilità.
Benefici
Il contribuente che aderisce al concordato consegue i seguenti vantaggi:
a) determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in taluni
casi, dei contributi;
b) sospensione degli obblighi d'emissione dello scontrino, della
ricevuta fiscale, e delle fatture emesse nei confronti di soggetti
non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
c) limitazione dei poteri d'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Soglia minima
Per mantenere tali agevolazioni il contribuente non dovrà
far scendere il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato
sotto determinate soglie minime. Per l'anno di imposta 2003 la soglia
minima è pari al reddito dichiarato per il 2001, maggiorato
del 7 per cento. Per l'anno 2004, la soglia minima è invece
rappresentata dal dichiarato nell'anno precedente maggiorato del
3,5 per cento.
Reddito minimo
Per il biennio 2003 - 2004 il reddito d'impresa o di lavoro autonomo
non dovrà essere inferiore a 1.000 euro. Per il raggiungimento
di tale soglia minima di reddito è consentito l'adeguamento
in dichiarazione.
Per entrambi i periodi di imposta è stabilito che gli incrementi
di reddito imponibile rispetto al 2001 siano soggetti a tassazione
separata con aliquota del 23 per cento per i soggetti al reddito
sulle persone fisiche (Irpef) ovvero del 33 per cento per i soggetti
al reddito delle persone giuridiche (Irpeg), quali società,
enti ecc. nonché per gli altri soggetti qualora il reddito
di impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 2001 sia superiore a 100.000 euro.
È altresì previsto per il periodo d'imposta in corso
al 1º gennaio 2003, limitatamente ai contribuenti che debbono
procedere all'adeguamento dei ricavi in dichiarazione, l'esenzione
da imposta e la facoltà del versamento dei contributi previdenziali
sulla parte di reddito eccedente la soglia minima.
Certificazione dei corrispettivi
Per quanto attiene agli obblighi di certificazione dei corrispettivi,
per chi aderisce al concordato, sono sospesi gli obblighi d'emissione
dello scontrino o della ricevuta fiscale a decorrere dalla data
di adesione e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1º
gennaio 2004. Però, gli obblighi attualmente previsti in
materia di tenuta dei misuratori di cassa, i bollettari di ricevute
e le fatture dovranno essere sempre mantenuti in efficienza. Ne
consegue, quindi, che il contribuente dovrà essere sempre
in grado di rilasciare lo scontrino fiscale, la ricevuta o la fattura
a richiesta del cliente.
Separazione delle vendite
Al fine di evitare confusione nel rilascio delle fatture ai contribuenti
soggetti all'obbligo di richiederle (es. contribuenti Iva), è
stato introdotto un nuovo adempimento a carico del soggetto che
si avvale del concordato. In particolare, è obbligato ad
effettuare una netta separazione, agli effetti della dichiarazione
Iva, dei totali delle vendite effettuate verso attività economiche
obbligate a richiedere le fatture, dai totali delle vendite a privati
per le quali è sospeso l'obbligo d'emissione di scontrini
e ricevute fiscali.
Sospensione dell'emissione dello scontrino
La sospensione dell'obbligo d'emissione dello scontrino o della
ricevuta fiscale è accompagnata dalla soppressione delle
sanzioni a carico del cliente. Ciò per non far ricadere sullo
stesso le conseguenze derivanti dall'adesione o meno dell'esercente
al concordato, che avrebbe creato confusione e spiacevoli malintesi.
Per contro, a carico dei contribuenti che non aderiscono al concordato
sono rafforzate le sanzioni della sospensione dell'esercizio dell'attività,
ovvero della licenza o dell'autorizzazione per un periodo da 15
giorni a 2 mesi, se siano constatate, in tempi diversi, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio. La disposizione
non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente
inferiori a 500 euro.
Accertamento
Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo, i redditi
d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento
ai fini tributari e contributivi per infedeltà della dichiarazione,
non veridicità delle registrazioni di fatture ed altri documenti,
delle risultanze di altre scritture contabili, dati, notizie raccolte
o desunte o pervenute all'ufficio da enti ed istituzioni pubbliche
o in caso di omissione della dichiarazione.
Decadenza
Il mancato raggiungimento dei limiti di ricavi o compensi stabiliti,
comporta la decadenza dal concordato per tutti i relativi periodi
d'imposta.
In siffatta ipotesi l'ufficio emetterà avvivo d'accertamento
parziale di recupero delle imposte dovute sull'ammontare minimo
dei ricavi o compensi concordati.
Il contribuente che, per il periodo d'imposta in corso al 1º
gennaio 2004, non fosse in grado di rispettare le condizioni previste
dal concordato, dovrà segnalarlo nella dichiarazione dei
redditi. L'ufficio potrà così attivare il procedimento
d'accertamento con adesione contro cui il contribuente potrà
far valere la presenza di accadimenti straordinari ed imprevedibili,
rigorosamente documentati, che gli hanno impedito il rispetto delle
condizioni prestabilite. Se le motivazioni saranno ritenute valide,
l'ufficio non procederà all'accertamento per il recupero
delle imposte dovute.
Conclusioni
Il D.L.30/09/2003 n. 269 dovrà ancora essere convertito in
legge. In sede d'approvazione non è escluso che possa subire
modificazioni ed integrazioni.
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