Guida ai saldi
estivi
Dai primi di luglio, per effetto delle leggi regionali, cominciano
i saldi estivi. Vi forniamo date, regole e alcuni suggerimenti
Le "vendite di fine stagione" (o saldi) riguardano i prodotti,
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento
se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le modalità
di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta
informazione del consumatore, i periodi e la durata dei saldi sono
disciplinati dalle leggi regionali di attuazione del D.Lgs. n.114/98.
Alcune leggi regionali determinano specificamente le tipologie di
prodotti rientranti in tale definizione: le legge della Puglia,
ad esempio, li individuano nei generi di vestiario ed abbigliamento,
negli accessori di abbigliamento, nelle calzature, pelletterie,
articoli di valigeria e da viaggio, articoli sportivi, articoli
di elettronica, confezioni e prodotti tipici natalizi al termine
del periodo natalizio.
Norme di legge statali disciplinanti le
vendite di fine stagione o saldi
Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.1141
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione,
le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali
l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive,
di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se
non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il
ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo
normale di vendita che deve essere comunque esposto.
Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità
di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta
informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite
di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
Principali regole e suggerimenti sui saldi
1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione
al Comune.
2. Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore
attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive.
3. I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso
del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree
pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare
in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico,
mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità;
quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore
è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi
di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema
di vendita del libero servizio l'obbligo di indicazione del prezzo
deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
4. I dati da esporre nei cartellini sono:
a) il prezzo normale (quello originario);
b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
5. Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l'indicazione
in lire può essere usata in via di mera opportunità.
6. Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative
alle vendite sottocosto: l'esercente, dunque, è libero di
vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
7. Il commerciante, pur non avendone l'obbligo legale, continuerà
ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini
delle relative convenzioni.
8. In caso di mancanza di conformità del bene al contratto
(difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche
descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del
D.Lgs. n.24/2002:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene
mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto
(se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione
precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti
al consumatore).
E' bene però precisare che:
· la responsabilità del venditore al dettaglio sorge
per il difetto di conformità del bene al contratto esistente
al momento della consegna (ma si presume per legge che i difetti
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già
a tale data);
· il venditore è responsabile quando il difetto si
manifesta entro due anni dalla consegna del bene;
· il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al
venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta
(a meno che il venditore non abbia riconosciuto l'esistenza del
difetto o non l'abbia occultato); detto termine è più
ampio di quello di 8 giorni originariamente previsto dall'art.1490
del codice civile per la denuncia al venditore di eventuali vizi
scoperti;
· l'azione legale per far valere di difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del
bene.
9. Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto,
di cui al n.8, la merce acquistata - in qualsiasi periodo dell'anno,
e non solo durante le vendite di fine stagione o "saldi"
- non è, da un punto di vista legale, "soggetta a cambio",
nel senso che l'acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla
legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello "stretto
diritto", si auspica, comunque, l'uso della massima disponibilità
e cortesia nei confronti del cliente.
10. Il cosiddetto "diritto di recesso" o "di ripensamento",
esercitabile normalmente entro sette giorni dall'acquisto, nulla
a che vedere con gli acquisti conclusi all'interno di un esercizio
commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n.50/92, i
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè:
a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro
del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi,
anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale
al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore
commerciale.
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