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D.Lgs. 23 giugno 2003, n.181
 
   
     

NUOVE NORME IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
IN VIGORE DAL 5 AGOSTO 2003.

E’ stato pubblicato nella G.U. n.167, del 21 luglio scorso, per entrare in vigore il prossimo 5 agosto, il D.Lgs. 23 giugno 2003, n.181, che apporta modificazioni al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.109, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Il decreto è stato approvato in attuazione della Direttiva 2000/13/CE.

PRINCIPALI MODIFICHE

Art.1 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del decreto viene ristretto all’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore finale “nell’ambito del mercato nazionale”, salvo quanto previsto dal successivo art.17, che si riferisce alle indicazioni obbligatorie da riportare sui prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali o per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.

Art.3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.

Premesso che per “prodotto preconfezionato” occorre intendere, come definito dall’art.1, comma 2, lett.b), “l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”, il comma 5-bis, aggiunto al testo originario, rinvia ad un successivo decreto del Ministero delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali per la definizione delle modalità e dei requisiti per l’indicazione obbligatoria della dicitura relativa al luogo di origine e provenienza. Con tale decreto, i Ministeri potranno individuare quei prodotti per i quali l’omissione del luogo di origine o provenienza possa indurre in errore l’acquirente circa gli stessi elementi.

Art.4 Denominazione di vendita

Il nuovo comma 5-bis prevede che i prodotti alimentari che abbiano una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell’elenco degli ingredienti dei prodotti composti in cui sono utilizzati, fatte salve le eccezioni previste dall’art.5, commi 6, 11 e 13. Nella denominazione di vendita e nell’etichettatura in generale del prodotti finito, comunque, può anche essere riportato il solo nome generico del prodotto finito.

Art.5 Ingredienti (Carne come ingrediente)

Il comma 10 stabilisce che, qualora in un prodotto alimentare sia utilizzata la carne come ingrediente, deve essere indicato, in conformità a quanto previsto dall’allegato I al decreto (“categorie di ingredienti per i quali l’indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico”), il nome della specie animale. L’allegato specifica, a sua volta, che devono intendersi come carne, quando la carne costituisce ingrediente di un altro prodotto alimentare, “i muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo non supera i valori (…) indicati (…)”. In questo caso, l’ingrediente è designato con “Carne” (i), seguita (e) dal nome della specie animale (i) da cui proviene (provengono) o dal qualificativo relativo alla specie. Se i limiti di grasso e di tessuto connettivo indicati da apposita tabella sono superati, il tenore di “carne di” deve essere ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura “Carne di …”, l’indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Le “carni meccanicamente separate” sono escluse dalla definizione di carne e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale.

Art.6 Designazione degli aromi

Chinino e caffeina utilizzati come aromi devono essere indicati con la loro denominazione specifica immediatamente dopo il termine “aroma”, in deroga alla previsione del primo comma dell’art.6, che ammette anche la semplice designazione generica di “aromi”. Quando una bevanda destinata al consumo contiene caffeina in proporzione superiore a 150 mg/litro, sull’etichetta deve figurare la menzione “tenore elevato di caffeina”, seguita dall’indicazione numerica del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. Detta disposizione non si applica alle bevande a base di caffè, tè, estratto di caffè o tè, la cui denominazione di vendita contenga le parole “caffè” o “tè”.

Art.10 Termine minimo di conservazione

Fondamentale l’espressione del principio secondo cui il termine minimo di conservazione, che continua a distinguersi dalla data di scadenza, è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione Europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.

Art.10-bis Data di scadenza

Si tratta di una disposizione del tutto nuova, che disciplina la materia in modo più completo, rispetto alla norma previgente. Viene evidenziato che, sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Naturalmente, continua ad essere previsto il divieto di vendita del prodotto dal giorno successivo alla scadenza. Ma le vere novità si riferiscono: 1) alla possibilità che i Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, di concerto con il Ministero della salute, determinino, sulla base dell’evoluzione tecnologica e scientifica, la data di scadenza di una serie di prodotti freschi (prodotti lattieri, formaggi, carni, prodotti della pesca e dell’acquacoltura). Per il latte (escluso quello UHT e sterilizzato a lunga conservazione), invece, è previsto ineludibilmente un decreto degli stessi Ministeri, con il quale sarà fissata la data di scadenza, abrogando le norme tuttora vigenti (Legge 169/89).

Art.11 Sede dello stabilimento

L’obbligo, di cui all’art.3, comma 1, lett.f), di indicare nell’etichetta dei prodotti preconfezionati la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, può non essere rispettato: quando lo stabilimento sia ubicato nello stesso luogo della sede, a sua volta già indicata in etichetta; per i prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; per i prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.

Art.13 Lotto

Per identificare il lotto di produzione, il comma 7 ammette la possibilità di utilizzare date espresse con la menzione almeno del giorno e del mese (la norma previgente richiedeva anche l’anno).

Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati

Viene aggiunto un comma 7-bis, il quale, per gli imballaggi che contengano più prodotti preconfezionati, consente che non vengano riportate le indicazioni obbligatorie ai sensi dell’art.3, purchè queste figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; se dette indicazioni non sono verificabili dall’esterno, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti ed il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente durabilità più breve.

Art.16 Prodotti sfusi

Viene anzitutto ampliato il concetto di “prodotto sfuso”: vi rientrano non solo i prodotti non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento (anche se originariamente preconfezionati), ma anche i prodotti confezionati nell’esercizio commerciale a richiesta dell’acquirente e quelli preconfezionati (sempre nell’esercizio commerciale) ai fini della vendita immediata. La seconda e la terza tipologia di prodotto sfuso sono del tutto nuove. Rimane comunque immutata la definizione, all’art.1, comma 2, lett.d), di “prodotto preincartato” (l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita). Sembra, dunque, che i prodotti alimentari si possano distinguere ormai nelle seguenti tipologie:
a) prodotti preconfezionati: la definizione è quella di cui all’art.1, comma 2, lett.b); l’elenco delle indicazioni da riportare in etichetta è quello completo, di cui all’art.3; in conseguenza della nuova definizione di prodotto sfuso, detti prodotti sembrano dover essere preconfezionati da imprese diverse da quelle che esercitano la vendita al dettaglio;
b) prodotti sfusi: sono i prodotti non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati; i prodotti confezionati nell’esercizio commerciale a richiesta dell’acquirente; i prodotti preconfezionati, sempre nell’esercizio commerciale, ai fini della vendita immediata; la “confezione” o la “preconfezione”, a questo punto, possono anche coincidere, quanto a modalità tecniche di effettuazione, con i procedimenti posti in essere dalle imprese industriali di cui alla lett.a), visto che la differenza è data esclusivamente dal luogo in cui avviene il confezionamento;
c) prodotti preincartati: non trattandosi di prodotti confezionati o preconfezionati nell’esercizio di vendita, sembrano coincidere con i prodotti che vengono semplicemente “avvolti” nell’esercizio commerciale in imballi di carta o altro materiale per uso alimentare.
Le indicazioni relative ai prodotti di cui alle lett. b) e c) vanno riportate su apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono o nei comparti di esposizione. Si tratta di indicazioni di portata inferiore a quella dei prodotti preconfezionati “industriali”, richiedendosi solo: la denominazione di vendita; l’elenco degli ingredienti (salvo i casi di esenzione); le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, se necessario; la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume; la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
La nuova definizione di prodotto sfuso dovrebbe (ma si attendono in merito specifiche indicazioni del Ministero della salute) superare la situazione venutasi a creare in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez.I, n.13412, del 13.9.2002, in base alla quale sarebbe prodotto preconfezionato anche quello il cui confezionamento avvenga nell’esercizio di vendita, con conseguente obbligo di indicare la data di scadenza per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico (ad esempio la carne fresca).
Il comma 3 dell’art.16 consente, per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, comprese le preparazioni alimentari, l’uso, in alternativa, di un “cartello unico” riportante l’elenco degli ingredienti, ovvero di un apposito registro o sistema equivalente, per singoli prodotti, da tenere a disposizione dell’acquirente e bene in vista in prossimità dei banchi di esposizione.
Il quinto comma contiene poi una disposizione del tutto nuova per le acque non preconfezionate somministrate nelle collettività (mense, ospedali, ecc.) o nei pubblici esercizi: queste, se trattate, devono riportare la denominazione “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se addizionate di anidride carbonica”.
Il sesto comma consente che i prodotti dolciari preconfezionati ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati ad essere consumati subito dopo l’acquisto (cioccolatini, caramelle) possano riportare le indicazioni, di portata inferiore rispetto a quella dei prodotti preconfezionati “industriali” solamente sul cartello o sul contenitore, purchè in modo da essere facilmente visibili e leggibili dal consumatore.
Infine, per i prodotti sfusi, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, è ammesso (come sempre è stato) che siano riportate anche solo su un documento commerciale le indicazioni relative a denominazione di vendita, elenco degli ingredienti (salva esenzione), titolo alcolometrico volumico effettivo, percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati.

Art.18 Sanzioni

Vengono sostanzialmente convertite in euro le sanzioni vigenti ed è indicata la competenza regionale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art.23 Formaggi freschi a pasta filata

Viene sostituito il comma 3 del DL 11.4.1986, n.98, convertito nella legge 11.6.1986, n.252, e sostituito dall’art.23 del D.Lgs. n.109/92. Questo il testo risultante dalle nuove modifiche:

“1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all’origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.
3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
a) l’indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure
b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente”.

Art.17 del D.Lgs. n.181/03. Norme transitorie

Consente, fino allo smaltimento delle scorte, la vendita dei prodotti alimentari confezionati fino al 30 giugno 2003 con etichette non conformi alle nuove disposizioni. Per i prodotti di cui all’art.6, cioè quelli contenenti aroma chinino o caffeina, si consente la vendita fino a smaltimento dei prodotti confezionati con etichette non conformi entro il 30 giugno 2004.

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