NUOVE NORME IN
MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
IN VIGORE DAL 5 AGOSTO 2003.
E’ stato pubblicato nella G.U. n.167, del 21 luglio scorso,
per entrare in vigore il prossimo 5 agosto, il D.Lgs. 23 giugno
2003, n.181, che apporta modificazioni al D.Lgs. 27 gennaio 1992,
n.109, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari.
Il decreto è stato approvato in attuazione della Direttiva
2000/13/CE.
PRINCIPALI MODIFICHE
Art.1 Campo di applicazione
Il campo di applicazione del decreto viene ristretto all’etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati
alla vendita al consumatore finale “nell’ambito del
mercato nazionale”, salvo quanto previsto dal successivo art.17,
che si riferisce alle indicazioni obbligatorie da riportare sui
prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori
commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali
o per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.
Art.3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.
Premesso che per “prodotto preconfezionato” occorre
intendere, come definito dall’art.1, comma 2, lett.b), “l’unità
di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore
e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare
e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di
essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale
imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”,
il comma 5-bis, aggiunto al testo originario, rinvia ad un successivo
decreto del Ministero delle attività produttive e delle politiche
agricole e forestali per la definizione delle modalità e
dei requisiti per l’indicazione obbligatoria della dicitura
relativa al luogo di origine e provenienza. Con tale decreto, i
Ministeri potranno individuare quei prodotti per i quali l’omissione
del luogo di origine o provenienza possa indurre in errore l’acquirente
circa gli stessi elementi.
Art.4 Denominazione di vendita
Il nuovo comma 5-bis prevede che i prodotti alimentari che abbiano
una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie
devono essere designati con la stessa denominazione anche nell’elenco
degli ingredienti dei prodotti composti in cui sono utilizzati,
fatte salve le eccezioni previste dall’art.5, commi 6, 11
e 13. Nella denominazione di vendita e nell’etichettatura
in generale del prodotti finito, comunque, può anche essere
riportato il solo nome generico del prodotto finito.
Art.5 Ingredienti (Carne come ingrediente)
Il comma 10 stabilisce che, qualora in un prodotto alimentare sia
utilizzata la carne come ingrediente, deve essere indicato, in conformità
a quanto previsto dall’allegato I al decreto (“categorie
di ingredienti per i quali l’indicazione della categoria può
sostituire quella del nome specifico”), il nome della specie
animale. L’allegato specifica, a sua volta, che devono intendersi
come carne, quando la carne costituisce ingrediente di un altro
prodotto alimentare, “i muscoli scheletrici delle specie di
mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con
i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il
tenore totale di grasso e di tessuto connettivo non supera i valori
(…) indicati (…)”. In questo caso, l’ingrediente
è designato con “Carne” (i), seguita (e) dal
nome della specie animale (i) da cui proviene (provengono) o dal
qualificativo relativo alla specie. Se i limiti di grasso e di tessuto
connettivo indicati da apposita tabella sono superati, il tenore
di “carne di” deve essere ridotto e la lista degli ingredienti
deve contenere, oltre alla dicitura “Carne di …”,
l’indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi.
Le “carni meccanicamente separate” sono escluse dalla
definizione di carne e devono essere designate come tali seguite
dal nome della specie animale.
Art.6 Designazione degli aromi
Chinino e caffeina utilizzati come aromi devono essere indicati
con la loro denominazione specifica immediatamente dopo il termine
“aroma”, in deroga alla previsione del primo comma dell’art.6,
che ammette anche la semplice designazione generica di “aromi”.
Quando una bevanda destinata al consumo contiene caffeina in proporzione
superiore a 150 mg/litro, sull’etichetta deve figurare la
menzione “tenore elevato di caffeina”, seguita dall’indicazione
numerica del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. Detta disposizione
non si applica alle bevande a base di caffè, tè, estratto
di caffè o tè, la cui denominazione di vendita contenga
le parole “caffè” o “tè”.
Art.10 Termine minimo di conservazione
Fondamentale l’espressione del principio secondo cui il termine
minimo di conservazione, che continua a distinguersi dalla data
di scadenza, è determinato dal produttore o dal confezionatore
o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito
nell’Unione Europea, ed è apposto sotto la loro diretta
responsabilità.
Art.10-bis Data di scadenza
Si tratta di una disposizione del tutto nuova, che disciplina la
materia in modo più completo, rispetto alla norma previgente.
Viene evidenziato che, sui prodotti preconfezionati rapidamente
deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire,
dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo
di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Naturalmente,
continua ad essere previsto il divieto di vendita del prodotto dal
giorno successivo alla scadenza. Ma le vere novità si riferiscono:
1) alla possibilità che i Ministeri delle politiche agricole
e forestali e delle attività produttive, di concerto con
il Ministero della salute, determinino, sulla base dell’evoluzione
tecnologica e scientifica, la data di scadenza di una serie di prodotti
freschi (prodotti lattieri, formaggi, carni, prodotti della pesca
e dell’acquacoltura). Per il latte (escluso quello UHT e sterilizzato
a lunga conservazione), invece, è previsto ineludibilmente
un decreto degli stessi Ministeri, con il quale sarà fissata
la data di scadenza, abrogando le norme tuttora vigenti (Legge 169/89).
Art.11 Sede dello stabilimento
L’obbligo, di cui all’art.3, comma 1, lett.f), di indicare
nell’etichetta dei prodotti preconfezionati la sede dello
stabilimento di produzione o confezionamento, può non essere
rispettato: quando lo stabilimento sia ubicato nello stesso luogo
della sede, a sua volta già indicata in etichetta; per i
prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita
tal quali in Italia; per i prodotti preconfezionati che riportano
la bollatura sanitaria.
Art.13 Lotto
Per identificare il lotto di produzione, il comma 7 ammette la
possibilità di utilizzare date espresse con la menzione almeno
del giorno e del mese (la norma previgente richiedeva anche l’anno).
Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie
dei prodotti preconfezionati
Viene aggiunto un comma 7-bis, il quale, per gli imballaggi che
contengano più prodotti preconfezionati, consente che non
vengano riportate le indicazioni obbligatorie ai sensi dell’art.3,
purchè queste figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari
contenuti; se dette indicazioni non sono verificabili dall’esterno,
sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei
singoli prodotti ed il termine minimo di conservazione o la data
di scadenza del prodotto avente durabilità più breve.
Art.16 Prodotti sfusi
Viene anzitutto ampliato il concetto di “prodotto sfuso”:
vi rientrano non solo i prodotti non preconfezionati o generalmente
venduti previo frazionamento (anche se originariamente preconfezionati),
ma anche i prodotti confezionati nell’esercizio commerciale
a richiesta dell’acquirente e quelli preconfezionati (sempre
nell’esercizio commerciale) ai fini della vendita immediata.
La seconda e la terza tipologia di prodotto sfuso sono del tutto
nuove. Rimane comunque immutata la definizione, all’art.1,
comma 2, lett.d), di “prodotto preincartato” (l’unità
di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro
nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita).
Sembra, dunque, che i prodotti alimentari si possano distinguere
ormai nelle seguenti tipologie:
a) prodotti preconfezionati: la definizione è quella di cui
all’art.1, comma 2, lett.b); l’elenco delle indicazioni
da riportare in etichetta è quello completo, di cui all’art.3;
in conseguenza della nuova definizione di prodotto sfuso, detti
prodotti sembrano dover essere preconfezionati da imprese diverse
da quelle che esercitano la vendita al dettaglio;
b) prodotti sfusi: sono i prodotti non preconfezionati o generalmente
venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati;
i prodotti confezionati nell’esercizio commerciale a richiesta
dell’acquirente; i prodotti preconfezionati, sempre nell’esercizio
commerciale, ai fini della vendita immediata; la “confezione”
o la “preconfezione”, a questo punto, possono anche
coincidere, quanto a modalità tecniche di effettuazione,
con i procedimenti posti in essere dalle imprese industriali di
cui alla lett.a), visto che la differenza è data esclusivamente
dal luogo in cui avviene il confezionamento;
c) prodotti preincartati: non trattandosi di prodotti confezionati
o preconfezionati nell’esercizio di vendita, sembrano coincidere
con i prodotti che vengono semplicemente “avvolti” nell’esercizio
commerciale in imballi di carta o altro materiale per uso alimentare.
Le indicazioni relative ai prodotti di cui alle lett. b) e c) vanno
riportate su apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono
o nei comparti di esposizione. Si tratta di indicazioni di portata
inferiore a quella dei prodotti preconfezionati “industriali”,
richiedendosi solo: la denominazione di vendita; l’elenco
degli ingredienti (salvo i casi di esenzione); le modalità
di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, se necessario;
la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con
ripieno; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande
con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume; la percentuale
di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
La nuova definizione di prodotto sfuso dovrebbe (ma si attendono
in merito specifiche indicazioni del Ministero della salute) superare
la situazione venutasi a creare in conseguenza della sentenza della
Corte di Cassazione civile, Sez.I, n.13412, del 13.9.2002, in base
alla quale sarebbe prodotto preconfezionato anche quello il cui
confezionamento avvenga nell’esercizio di vendita, con conseguente
obbligo di indicare la data di scadenza per i prodotti molto deperibili
dal punto di vista microbiologico (ad esempio la carne fresca).
Il comma 3 dell’art.16 consente, per i prodotti della gelateria,
della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, comprese
le preparazioni alimentari, l’uso, in alternativa, di un “cartello
unico” riportante l’elenco degli ingredienti, ovvero
di un apposito registro o sistema equivalente, per singoli prodotti,
da tenere a disposizione dell’acquirente e bene in vista in
prossimità dei banchi di esposizione.
Il quinto comma contiene poi una disposizione del tutto nuova per
le acque non preconfezionate somministrate nelle collettività
(mense, ospedali, ecc.) o nei pubblici esercizi: queste, se trattate,
devono riportare la denominazione “acqua potabile trattata”
o “acqua potabile trattata e gassata” se addizionate
di anidride carbonica”.
Il sesto comma consente che i prodotti dolciari preconfezionati
ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente
destinati ad essere consumati subito dopo l’acquisto (cioccolatini,
caramelle) possano riportare le indicazioni, di portata inferiore
rispetto a quella dei prodotti preconfezionati “industriali”
solamente sul cartello o sul contenitore, purchè in modo
da essere facilmente visibili e leggibili dal consumatore.
Infine, per i prodotti sfusi, nelle fasi precedenti la vendita al
consumatore, è ammesso (come sempre è stato) che siano
riportate anche solo su un documento commerciale le indicazioni
relative a denominazione di vendita, elenco degli ingredienti (salva
esenzione), titolo alcolometrico volumico effettivo, percentuale
di glassatura per i prodotti congelati glassati.
Art.18 Sanzioni
Vengono sostanzialmente convertite in euro le sanzioni vigenti
ed è indicata la competenza regionale per l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art.23 Formaggi freschi a pasta filata
Viene sostituito il comma 3 del DL 11.4.1986, n.98, convertito
nella legge 11.6.1986, n.252, e sostituito dall’art.23 del
D.Lgs. n.109/92. Questo il testo risultante dalle nuove modifiche:
“1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte,
mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se
appositamente preconfezionati all’origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei
caseifici di produzione preincartati.
3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, con la precisazione
che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti
possono riportare:
a) l’indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato
se posto in liquido di governo; oppure
b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria
costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma
unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente”.
Art.17 del D.Lgs. n.181/03. Norme transitorie
Consente, fino allo smaltimento delle scorte, la vendita dei prodotti
alimentari confezionati fino al 30 giugno 2003 con etichette non
conformi alle nuove disposizioni. Per i prodotti di cui all’art.6,
cioè quelli contenenti aroma chinino o caffeina, si consente
la vendita fino a smaltimento dei prodotti confezionati con etichette
non conformi entro il 30 giugno 2004.

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