Torna alla Homepage
 
Notizie & Comunicati Agenda scadenze Formazione (CESCOT)
  Chi siamo
  Sindacati
 
  Servizi alle imprese
  Servizi ai privati
  Sedi & Contatti
  I link proposti
 
 
  Fiscali e tributarie  
Sindacali
  Incentivi alle aziende

la normativa

 
 
  L. 311 del 30.12.2004 art. 1 comma 189
 

LE NUOVE REGOLE SUL DIVIETO DI FUMO

Sulla G.U.n.264, del 10 novembre scorso, è stato pubblicato il DL. 09 novembre 2004 che all'art. 9 proroga il termine previsto dal DPCM 23 dicembre 2003, recante attuazione dell’art.51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.3, concernente la “tutela della salute dei non fumatori” al 10 gennaio 2005 .


Il provvedimento, come previsto dalla recente Legge Comunitaria 2003, sostituisce l’atteso regolamento governativo (che avrebbe dovuto assumere la forma del DPR), il quale, considerato il rinnovato sistema delle potestà legislative ed, in particolare, l’attribuzione della potestà concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute, ha lasciato il passo – appunto – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministro della salute.
Dall’entrata in vigore del menzionato DPCM, dunque, decorre l’anno “di passaggio” che porterà alla completa efficacia delle disposizioni in questione.


L’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

Il comma 6 dell’art.51 della legge n.3/2003 prevede che “al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2”.
Detto provvedimento, come si è detto sostitutivo del menzionato regolamento, che avrebbe dovuto essere approvato con le procedure di cui all’art.17 della legge n.400/88, va considerato atto “di alta amministrazione”, non qualificabile come “regolamento”, per la semplice considerazione che non sono state seguite le procedure previste dall’art.17 per l’approvazione dei regolamenti governativi. In merito abbiamo avuto assicurazioni verbali dagli Uffici tecnici della Presidenza del Consiglio.

Come è noto, l’art.10 delle “disposizioni sulla legge in generale” stabilisce che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Escluso, però, che nel caso del DPCM pubblicato il 29 dicembre 2003 si tratti di disposizioni regolamentari, non può che giungersi alla conclusione che il provvedimento in questione entra in vigore il giorno della pubblicazione in gazzetta ufficiale, per il carattere di immediata esecutorietà proprio degli atti amministrativi.
Il DPCM è quindi entrato in vigore il 29 dicembre 2003. Il periodo transitorio avrà termine il 28 dicembre 2004.
Il divieto di fumo ed i corrispondenti obblighi scattano, dunque, dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005).
Vediamo, nello specifico quali sono gli obblighi e i divieti previsti dalla legge.

Comma 1 – Divieto di fumare nei locali chiusi.

La disposizione estende la portata del divieto previsto dall’art.1 della legge n.584/75, limitato finora a:
a) corsie degli ospedali; aule delle scuole di ogni ordine e grado; autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; metropolitane; sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;
b) locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, sale chiuse da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie, musei, biblioteche e sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d’arte pubbliche o aperte al pubblico.
Con riferimento alla nozione di “locali chiusi adibiti a pubblica riunione”, in particolare, il TAR Lazio, con decisione n.462, del 17 marzo 1995, aveva affermato che “detta locuzione consente di ricomprendere nel divieto ogni ambiente chiuso nel quale si realizzi una permanenza di pubblico”. Il concetto non era dunque da limitare “alle sole ipotesi in cui la permanenza di pubblico in un luogo chiuso si ricolleghi ad una preventiva convocazione per il perseguimento di uno scopo comune”. Inoltre, “gli ambienti elencati nella disposizione sono tutti unificati da comuni caratteristiche, che li rendono pubblici non perché di proprietà pubblica, ben potendo essere gli stessi anche di proprietà privata, ma in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio pubblico che vi si rende o per l’attività che vi si può svolgere”.
Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.687, del 14 maggio 1995, aveva poi stabilito, però, che “restano estranei all’ambito dell’efficacia oggettiva della sentenza del TAR i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dell’amministrazione”.
Per tali motivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con direttiva del 14 dicembre 1995, aveva elencato esemplificativamente i locali nei quali si applica il divieto di fumo, escludendo quelli privati, ancorché aperti al pubblico, nei quali non si erogassero servizi della pubblica amministrazione.

Dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), invece, sarà vietato fumare in qualsiasi locale chiuso, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (ad esempio abitazioni, uffici);
b) quelli (si intende, aperti al pubblico, ma) riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Se ne arguisce che il divieto coinvolgerà qualsiasi attività privata (di servizi o anche commerciale) che si svolga con uso di locali chiusi (ossia privi di collegamento continuo con l’atmosfera esterna) aperti al pubblico, e cioè, secondo quanto specificato dalla menzionata Direttiva del Presidente del Consiglio, di locali ai quali la generalità degli utenti acceda, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.
I titolari di dette attività potranno, comunque, riservare specifici locali ai fumatori, nel rispetto delle prescrizioni previste dall’allegato al DPCM in oggetto.
Il divieto non riguarderà, al contrario, i locali non aperti al pubblico, come quelli riservati ad attività di lavoro del personale dipendente, nei quali non è normalmente prevista, seppure non vietata, l’affluenza di persone estranee.
Vanno comunque ricordate le disposizioni, di cui al D.Lgs. n.626/94 e normativa collegata in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, che tutelano le condizioni igieniche nei luoghi di lavoro


Comma 2 – Adeguamento degli impianti.

Per poter essere frequentati dai fumatori, i locali ad essi riservati, di cui al comma 1, lett.b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono ora definite dal DPCM in oggetto, che definisce altresì i requisiti dei locali riservati ai fumatori, nonché i modelli dei cartelli recanti obblighi e divieti connessi all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.51.
Vigendo il divieto di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui al comma 2 dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), si intende che entro quella data deve essere assicurato l’adeguamento dei locali alle prescrizioni di cui al DPCM in oggetto, pena l’applicazione delle sanzioni.
Riportiamo, in allegato, le prescrizioni tecniche previste dal DPCM, in riconoscimento dell’accordo tra Stato, Regioni e Province autonome.

Comma 3 – Sale per fumatori negli “esercizi di ristorazione”

Il terzo comma dell’art.51 stabilisce, a decorrere dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), che “negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio”.
Il concetto viene precisato dalle “prescrizioni tecniche”, di cui all’allegato, laddove stabiliscono che “la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio”.
Qualche problema interpretativo potrà sorgere in riferimento alla definizione di “esercizio di ristorazione”.
Trattasi di figura giuridica che la legislazione vigente prende in considerazione nell’art.5, comma 1, lett.a), della legge 25 agosto 1991, n.287, definendo la particolare tipologia di esercizio pubblico “per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto un alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ed esercizi similari)”.
Limitando la nozione di “esercizio di ristorazione” (peraltro in rapida evoluzione, se si considera la recente approvazione delle nuove leggi regionali in materia di pubblici esercizi dell’Emilia Romagna e della Lombardia) ai soli ristoranti, con l’esclusione dunque di bar, caffè, gelaterie e simili, giungeremmo alla seguente conclusione: fermo restando il divieto di fumare in locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori, solo ai ristoranti sarebbe richiesto di riservare ai fumatori meno della metà della superficie complessiva di somministrazione, rimanendo salva, per i titolari di bar ed esercizi similari, la possibilità di riservare ai fumatori la maggior parte del locale.
In via prudenziale, e considerata la ratio delle nuove disposizioni, riteniamo però preferibile, semprechè il Ministero della salute o le Regioni non affermino il contrario, applicare a ristoranti e bar le stesse regole.

Comma 5 – Sanzioni

Il comma 5, infine, stabilisce che, sempre a decorrere dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), “alle infrazioni al divieto previsto dall’art.51 si applicano le sanzioni di cui all’art.7 della legge 11 novembre 1975, n.584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.448”.
Trattasi delle seguenti fattispecie:
1. I trasgressori alle disposizioni dell’art.1 (della legge n.584/75) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’art.2 (sempre della legge n.584), che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’art.5, primo comma, lettera b) (impianti di condizionamento non funzionanti o non condotti in maniera idonea o non perfettamente efficienti).

Se ne desume:
a) la sanzione prevista al punto 1 non può che riguardare i trasgressori del divieto di fumare, ossia clienti, utenti, avventori.
b) la sanzione di cui al punto 2 riguarda i conduttori dei locali, i quali comunque sono unicamente obbligati a curare l’osservanza del divieto di fumo esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Comma 7 - Controlli

Il comma 7 dell’art.51 stabilisce che “entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni”.
Spettando ormai alle Regioni la potestà concorrente in materia di tutela della salute, pare difficile allo stato attuale una rapida approvazione del provvedimento atteso.
Potrebbero dunque sorgere problemi al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Si consideri anche che, ai sensi del punto 7 dell’allegato al DPCM, “nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni". Quest’ultima indicazione, in mancanza del provvedimento di cui al comma 7 dell’art.51 della legge n.3/2003, non potrebbe essere utilmente data.

confesercenti@confesercentita.it