LE NUOVE REGOLE
SUL DIVIETO DI FUMO
Sulla G.U.n.264, del 10 novembre scorso, è
stato pubblicato il DL. 09 novembre 2004 che all'art.
9 proroga il termine previsto dal DPCM 23 dicembre 2003,
recante attuazione dell’art.51, comma 2, della legge
16 gennaio 2003, n.3, concernente la “tutela
della salute dei non fumatori” al 10 gennaio
2005 .
Il provvedimento, come previsto dalla recente Legge Comunitaria
2003, sostituisce l’atteso regolamento governativo (che avrebbe
dovuto assumere la forma del DPR), il quale, considerato il rinnovato
sistema delle potestà legislative ed, in particolare, l’attribuzione
della potestà concorrente Stato-Regioni in materia di tutela
della salute, ha lasciato il passo – appunto – ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento
di un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su
proposta del Ministro della salute.
Dall’entrata in vigore del menzionato DPCM, dunque, decorre
l’anno “di passaggio” che porterà alla
completa efficacia delle disposizioni in questione.
L’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI
Il comma 6 dell’art.51 della legge n.3/2003 prevede che “al
fine di consentire una adeguata attività di informazione,
da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo,
3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in
vigore del provvedimento di cui al comma 2”.
Detto provvedimento, come si è detto sostitutivo del menzionato
regolamento, che avrebbe dovuto essere approvato con le procedure
di cui all’art.17 della legge n.400/88, va considerato atto
“di alta amministrazione”, non qualificabile come “regolamento”,
per la semplice considerazione che non sono state seguite le procedure
previste dall’art.17 per l’approvazione dei regolamenti
governativi. In merito abbiamo avuto assicurazioni verbali dagli
Uffici tecnici della Presidenza del Consiglio.
Come è noto, l’art.10 delle “disposizioni
sulla legge in generale” stabilisce che le leggi e i regolamenti
divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello
della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Escluso,
però, che nel caso del DPCM pubblicato il 29 dicembre 2003
si tratti di disposizioni regolamentari, non può che giungersi
alla conclusione che il provvedimento in questione entra in vigore
il giorno della pubblicazione in gazzetta ufficiale, per il carattere
di immediata esecutorietà proprio degli atti amministrativi.
Il DPCM è quindi entrato in vigore il 29 dicembre 2003. Il
periodo transitorio avrà termine il 28 dicembre 2004.
Il divieto di fumo ed i corrispondenti obblighi scattano,
dunque, dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005).
Vediamo, nello specifico quali sono gli obblighi e i divieti previsti
dalla legge.
Comma 1 – Divieto di fumare nei locali
chiusi.
La disposizione estende la portata del divieto previsto dall’art.1
della legge n.584/75, limitato finora a:
a) corsie degli ospedali; aule delle scuole di ogni ordine e grado;
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e
di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo
di persone; metropolitane; sale di attesa delle stazioni ferroviarie,
autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; compartimenti
ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in
ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e convogli
viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti
a cuccette e carrozze letto, occupati da più di una persona,
durante il servizio di notte;
b) locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, sale chiuse
di spettacolo cinematografico o teatrale, sale chiuse da ballo,
sale-corse, sale di riunione delle accademie, musei, biblioteche
e sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d’arte
pubbliche o aperte al pubblico.
Con riferimento alla nozione di “locali chiusi adibiti
a pubblica riunione”, in particolare, il TAR Lazio, con
decisione n.462, del 17 marzo 1995, aveva affermato che “detta
locuzione consente di ricomprendere nel divieto ogni ambiente chiuso
nel quale si realizzi una permanenza di pubblico”. Il
concetto non era dunque da limitare “alle sole ipotesi
in cui la permanenza di pubblico in un luogo chiuso si ricolleghi
ad una preventiva convocazione per il perseguimento di uno scopo
comune”. Inoltre, “gli ambienti elencati nella
disposizione sono tutti unificati da comuni caratteristiche, che
li rendono pubblici non perché di proprietà pubblica,
ben potendo essere gli stessi anche di proprietà privata,
ma in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di
membri indifferenziati della collettività per il servizio
pubblico che vi si rende o per l’attività che vi si
può svolgere”.
Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.687, del 14 maggio 1995,
aveva poi stabilito, però, che “restano estranei
all’ambito dell’efficacia oggettiva della sentenza del
TAR i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico
e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati
servizi dell’amministrazione”.
Per tali motivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con direttiva
del 14 dicembre 1995, aveva elencato esemplificativamente i locali
nei quali si applica il divieto di fumo, escludendo quelli privati,
ancorché aperti al pubblico, nei quali non si erogassero
servizi della pubblica amministrazione.
Dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), invece, sarà vietato fumare
in qualsiasi locale chiuso, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (ad esempio
abitazioni, uffici);
b) quelli (si intende, aperti al pubblico, ma) riservati ai fumatori
e come tali contrassegnati.
Se ne arguisce che il divieto coinvolgerà
qualsiasi attività privata (di servizi o anche commerciale)
che si svolga con uso di locali chiusi (ossia privi di collegamento
continuo con l’atmosfera esterna) aperti al pubblico, e cioè,
secondo quanto specificato dalla menzionata Direttiva del Presidente
del Consiglio, di locali ai quali la generalità degli utenti
acceda, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi,
negli orari stabiliti.
I titolari di dette attività potranno, comunque, riservare
specifici locali ai fumatori, nel rispetto delle prescrizioni previste
dall’allegato al DPCM in oggetto.
Il divieto non riguarderà, al contrario, i locali non aperti
al pubblico, come quelli riservati ad attività di lavoro
del personale dipendente, nei quali non è normalmente prevista,
seppure non vietata, l’affluenza di persone estranee.
Vanno comunque ricordate le disposizioni, di cui al D.Lgs. n.626/94
e normativa collegata in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
che tutelano le condizioni igieniche nei luoghi di lavoro
Comma 2 – Adeguamento degli impianti.
Per poter essere frequentati dai fumatori, i locali ad essi riservati,
di cui al comma 1, lett.b), devono essere dotati di impianti per
la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.
Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute,
le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed
il ricambio di aria sono ora definite dal DPCM in oggetto, che definisce
altresì i requisiti dei locali riservati ai fumatori, nonché
i modelli dei cartelli recanti obblighi e divieti connessi all’attuazione
delle disposizioni di cui all’art.51.
Vigendo il divieto di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui al
comma 2 dal 29 dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), si intende che entro quella data deve
essere assicurato l’adeguamento dei locali alle prescrizioni
di cui al DPCM in oggetto, pena l’applicazione delle sanzioni.
Riportiamo, in allegato, le prescrizioni tecniche previste dal DPCM,
in riconoscimento dell’accordo tra Stato, Regioni e Province
autonome.
Comma 3 – Sale per fumatori negli
“esercizi di ristorazione”
Il terzo comma dell’art.51 stabilisce, a decorrere dal 29
dicembre 2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), che “negli esercizi di ristorazione, ai sensi
del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno
o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie
complessiva di somministrazione dell’esercizio”.
Il concetto viene precisato dalle “prescrizioni tecniche”,
di cui all’allegato, laddove stabiliscono che “la
superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione,
ai sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, deve
comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva
di somministrazione dell’esercizio”.
Qualche problema interpretativo potrà sorgere in riferimento
alla definizione di “esercizio di ristorazione”.
Trattasi di figura giuridica che la legislazione vigente prende
in considerazione nell’art.5, comma 1, lett.a), della legge
25 agosto 1991, n.287, definendo la particolare tipologia di esercizio
pubblico “per la somministrazione di pasti e bevande, comprese
quelle aventi contenuto un alcolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie,
birrerie, ed esercizi similari)”.
Limitando la nozione di “esercizio di ristorazione”
(peraltro in rapida evoluzione, se si considera la recente approvazione
delle nuove leggi regionali in materia di pubblici esercizi dell’Emilia
Romagna e della Lombardia) ai soli ristoranti, con l’esclusione
dunque di bar, caffè, gelaterie e simili, giungeremmo alla
seguente conclusione: fermo restando il divieto di fumare in locali
chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori, solo ai ristoranti
sarebbe richiesto di riservare ai fumatori meno della metà
della superficie complessiva di somministrazione, rimanendo salva,
per i titolari di bar ed esercizi similari, la possibilità
di riservare ai fumatori la maggior parte del locale.
In via prudenziale, e considerata la ratio delle nuove disposizioni,
riteniamo però preferibile, semprechè il Ministero
della salute o le Regioni non affermino il contrario, applicare
a ristoranti e bar le stesse regole.
Comma 5 – Sanzioni
Il comma 5, infine, stabilisce che, sempre a decorrere dal 29 dicembre
2004 (prorogato al 10 gennaio 2005), “alle infrazioni al divieto previsto dall’art.51
si applicano le sanzioni di cui all’art.7 della legge 11 novembre
1975, n.584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della
legge 28 dicembre 2001, n.448”.
Trattasi delle seguenti fattispecie:
1. I trasgressori alle disposizioni dell’art.1 (della legge
n.584/75) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti
o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’art.2 (sempre della legge n.584),
che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo,
sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000;
tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate
all’art.5, primo comma, lettera b) (impianti di condizionamento
non funzionanti o non condotti in maniera idonea o non perfettamente
efficienti).
Se ne desume:
a) la sanzione prevista al punto 1 non può che riguardare
i trasgressori del divieto di fumare, ossia clienti, utenti, avventori.
b) la sanzione di cui al punto 2 riguarda i conduttori dei locali,
i quali comunque sono unicamente obbligati a curare l’osservanza
del divieto di fumo esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti
la norma con l’indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Comma 7 - Controlli
Il comma 7 dell’art.51 stabilisce che “entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le
procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa
modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione
dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali,
di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni”.
Spettando ormai alle Regioni la potestà concorrente in materia
di tutela della salute, pare difficile allo stato attuale una rapida
approvazione del provvedimento atteso.
Potrebbero dunque sorgere problemi al momento dell’entrata
in vigore delle nuove disposizioni.
Si consideri anche che, ai sensi del punto 7 dell’allegato
al DPCM, “nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati
appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale
divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale,
tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO
FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione
di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti
cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete
accertare le infrazioni". Quest’ultima indicazione,
in mancanza del provvedimento di cui al comma 7 dell’art.51
della legge n.3/2003, non potrebbe essere utilmente data.

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