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  Legge Delega 366/2001
     

IL DIRITTO SOCIETARIO VERSO LA SEMPLIFICAZIONE
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2004

Sarà più semplice costituire una società, conferire i beni, emettere trasferire azioni. Il rapporto tra soci e Società, l'autonomia statutaria, le quote, le obbligazioni, la valutazione dei titoli saranno facilitati in un'ottica di armonizzazione agli indirizzi comunitari.
Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 8/L del 22 gennaio 2003 contiene i decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003 di attuazione della legge delega n. 366/2001 che introduce modifiche al Codice Civile e di procedura civile.
Il D.Lgs. n. 5/2003 attiene ai procedimenti in materia di diritto societario e d'intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia.
Il D.Lgs. n. 6/2003 tratta della riforma delle società di capitali e delle cooperative, disponendo rilevanti modifiche alle norme attualmente vigenti nel campo del diritto societario, per armonizzarle alla normativa comunitaria.
L'entrata in vigore di entrambi i decreti è prevista al 1° gennaio 2004.
L'adeguamento degli statuti delle società alla nuova disciplina può essere fatto prima di tale data.

Alcune delle principali modifiche introdotte dalla normativa in esame per le varie società possono essere così sintetizzate.


SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.)

La società S.r.l. subisce numerose innovazioni.

Costituzione
È prevista la costituzione della società a tempo indeterminato. Nel vecchio ordinamento non era consentito costituire la società senza indicarne la durata. La costituzione della società a tempo indeterminato consente al socio di poter recedere in qualsiasi momento, salvo il rispetto del termine di preavviso, e chiedere la restituzione della quota. Non è necessario indicare l'indirizzo della sede, ma basta solo il comune, tranne che nella documentazione della Camera di Commercio. Per le variazioni d'indirizzo nell'ambito dello stesso comune non occorrerà più l'apposita delibera dell'assemblea dei soci, ma sarà sufficiente la semplice iscrizione nel Registro delle imprese.

Quote di partecipazione
Lo statuto può stabilire quote non proporzionali ai conferimenti effettuati.

Conferimenti
Il socio può conferire prestazioni lavorative o di servizi con garanzia fideiussoria del valore conferito.
I versamenti in denaro dovranno essere non inferiori al 25 per cento del conferimento sottoscritto. Per i conferimenti in natura è richiesta la perizia giurata di un esperto nominato anche dalla parte interessata.

Titoli di debito
La società potrà emettere titoli di debito ma solo nei riguardi degl'investitori qualificati.

Oggetto sociale
Dovrà essere più preciso e circostanziato di com'è avvenuto finora.

Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori, tranne quelli dissenzienti od esenti da colpa, sono solidalmente responsabili dei danni causati alla società ed ai terzi interessati.

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Ciascun socio può promuovere azione di responsabilità verso gli amministratori.

Decisioni dei soci
Nel caso che l'atto lo preveda, le decisioni dei soci potranno essere adottate semplicemente attraverso una consultazione scritta.

Assemblea dei soci
Non è più richiesta la lettera raccomandata, ma qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione che ne garantisca l'effettiva e tempestiva informazione ai soci.

Nullità delle delibere assembleari
Le delibere assembleari illecite o senza il rispetto della trasparenza o in danno dei soggetti interessati, potranno essere impugnate dall'interessato entro tre anni dalla trascrizione della delibera nei libri sociali.

Responsabilità illimitata
In caso d'insolvenza della società S.r.l., la responsabilità limitata diviene illimitata se si è alla presenza di un unico socio, che non h provveduto a versare l'intero capitale sociale ovvero non ha pubblicizzato la società nel registro delle imprese.

Finanziamento dei soci
Il rimborso a favore dei soci non potrà avvenire prima del pagamento dei debiti sociali. Sono considerati finanziamenti anche quelli che eccedono il patrimonio netto.


SOCIETÀ PER AZIONI (S.p.A.)

Costituzione
Il capitale minimo è di 120 mila euro.

Durata
Può essere a tempo determinato o indeterminato. Nell'ultimo caso, il socio potrà, con preavviso, recedere in qualsiasi momento.

Oggetto sociale
Dovrà essere più preciso e circostanziato di com'è consuetudine fare.

Amministrazione e controllo
Sono previsti tre sistemi d'amministrazione e controllo:
1) un sistema tradizionale, attualmente in vigore per la maggioranza delle società, raffigurato da un consiglio di amministrazione od un amministratore unico e un collegio sindacale con funzioni di controllo;
2) un sistema dualistico raffigurato da un consiglio di gestione ed uno di sorveglianza con funzioni di controllo;
3) un sistema monistico costituito da un unico consiglio d'amministrazione, con all'interno un comitato di controllo con particolari requisiti d'onorabilità, professionalità e indipendenza.

Azioni
La società può emettere azioni prive di valore nominale. Lo statuto sociale può anche prevedere che ad alcuni soci possano essere attribuite azioni con valore non proporzionale ai conferimenti effettuati.
È consentita l'emissione, fino alla metà del capitale sociale, d'azioni prive di diritto di voto o con voto plurimo, limitato o condizionato.

Assemblea dei soci
Per l'assemblea straordinaria può essere richiesta la partecipazione dei soci in proporzioni costitutivi e deliberativi differenti.

Diritto di recesso
È riconosciuta al socio maggiore libertà d'uscita dalla società.

Interessi degli amministratori
L'amministratore ha l'obbligo di informare gli altri amministratori ed il collegio sindacale d'ogni interesse che può possedere nella conclusione di qualunque affare, a prescindere dall'esistenza o meno di un conflitto d'interesse.


SOCIETÀ COOPERATIVE

La disciplina delle cooperative si basa in massima parte su quella delle S.p.a. Le cooperative di piccole dimensioni possono adottare le norme delle S.r.l..

Costituzione
Per la costituzione di una società cooperativa sono necessari almeno nove soci. Può essere costituita da tre soci la cooperativa che si avvale delle regole previste per la S.r.l., purché rappresentata da soci persone fisiche.
Tra le maggiori novità, è la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente a favore degli stessi soci che vi apportano lavoro e beni, rispetto alle altre. Ai primi sono riconosciuti vantaggi fiscali, purché iscritte in apposito albo predisposto dal ministero delle Attività produttive.

Assemblea dei soci e diritto di voto
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi prima dell'assemblea. Ciascun socio non potrà rappresentare in assemblea per delega più di dieci altri soci. Ai soci finanziatori della cooperativa non potrà essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci.

Valore della quota
Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro e superiore a 500 euro.


I GRUPPI

È stata migliorata la disciplina dei gruppi di società. In particolare è riconosciuta la piena autonomia di ciascuna società nei confronti delle proprie controllanti.
L'influenza esercitata dalla controllante sulle decisioni delle società controllate dovrà essere analiticamente motivata. Recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione presa.
È consentito ai soci di minoranza delle controllate recedere dal vincolo sociale se la capogruppo modifichi lo scopo, l'oggetto ovvero la struttura del gruppo si modifichi in maniera tale da pregiudicare il rischio d'investimento.
La società controllata è obbligata a pubblicizzare nel Registro delle imprese la soggezione ad altri della propria attività di direzione e di coordinamento. La violazione di tali obblighi determina la responsabilità per danni a terzi od ai soci che non erano a conoscenza di tale situazione


BILANCIO D'ESERCIZIO

Le modifiche al bilancio d'esercizio attengono ai principi generali, allo stato patrimoniale, conto economico, redazione della nota integrativa, valutazione degli elementi contabili, operazioni finanziarie ed in valuta, interferenze fiscali nella redazione del bilancio, effetti delle imposte differite, ampliamento delle ipotesi d'ammissibilità del bilancio in forma abbreviata, adozione di principi internazionali nel bilancio consolidato di gruppo in particolar modo per le società costituite all'estero, armonizzazione della disciplina fiscale al reddito d'impresa ed altro ancora.

confesercenti@confesercentita.it