| IL MODELLO 730
Il modello 730 apre la stagione delle dichiarazioni
dei redditi del 2002.
Il modello 730, può essere usato dai contribuenti
che hanno un sostituto d'imposta che può
effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.
Si tratta in maggior parte di redditi di lavoro dipendente
o pensione, ma possono usufruire del modello 730 anche
altre categorie di redditi come gli associati in partecipazione.
I TERMINI DI SCADENZA SONO:
- Entro 30 Aprile presentazione del modello
730 al sostituto d'imposta
- Entro il 31 Maggio presentazione del modello
730 al CAAF
- Entro il mese di Luglio il sostituto d'imposta
effettua le operazioni di conguaglio
Dal prossimo 25 Marzo sarà possibile
telefonare per prendere l'appuntamento per la compilazione del modello
730 presso gli uffici CAAF Confesercenti.
PERCHE’ CONVIENE IL MODELLO 730
Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:
- È più facile da compilare e non richiede di
eseguire i calcoli
- Il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire
la dichiarazione all’amministrazione finanziaria. Di tutto
questo se ne occupa il CAAF SICUREZZA FISCALE.
- Il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta eventualmente
trattenuta in più direttamente nella busta paga, o nella
rata di pensione nel mese di Luglio (per i pensionati il rimborso
è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre).
- In caso che debba pagare delle somme, queste verranno trattenute
direttamente dallo stipendio o la pensione.
- Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento,
la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà
trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente
può anche richiedere di rateizzare le trattenute in più
mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile.
- I contribuenti che si rivolgono al CAAF SICUREZZA FISCALE
sono esonerati da sanzioni per irregolarità
formali commesse dal CAAF.
CHI PUO’ UTILIZZARE
IL MODELLO 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti
che nel 2003 sono:
- Lavoratori dipendenti o pensionati;
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di
reddito di lavoro dipendente (quali trattamento di integrazione
salariale, indennità di mobilità ecc.);
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole
e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola
pesca;
- Sacerdoti della Chiesa cattolica;
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari
di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali,
comunali, ecc.);
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
I lavoratori, sia dipendenti che collaboratori
coordinati e continuativi, con contratto di lavoro
a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno,
possono presentare il mod. 730 al CAAF SICUREZZA FISCALE se il rapporto
di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio
2003 e conoscono i dati del sostituto d’imposta che
dovrà effettuare il conguaglio.
Persone incapaci
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto
delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il
mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra
indicate
CHI NON PUO’ UTILIZZARE IL
MODELLO 730
Non possono utilizzare il mod. 730 e devono presentare
il modello “UNICO 2003 Persone fisiche”,
i contribuenti che nel 2002 hanno posseduto:
- Redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- Redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni
abituali, anche in forma associata;
- Redditi “diversi” non rientranti tra quelli previsti
nel quadro D del mod. 730 (ad esempio: proventi derivanti dalla
cessione totale o parziale di aziende, dall’affitto e
dalla concessione di usufrutto di aziende, ecc.);
- Coloro che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:
IVA, IRAP, Sostituti d’imposta (venditori porta a porta
ecc.);
- Coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei
contribuenti deceduti;
- Coloro che nel 2003 percepiscono soltanto redditi di lavoro
dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati
ad effettuare le ritenute d’acconto ( esempio: collaboratori
familiari e altri addetti alla casa).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
La dichiarazione può essere presentata in
forma congiunta quando entrambi i coniugi possono autonomamente
avvalersi dell’assistenza fiscale. La presentazione congiunta
del mod. 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge
non è fiscalmente a carico, ma non può essere presentata
nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione
della dichiarazione dei redditi.
I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL
RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ DA PARTE DEL CAAF
La documentazione (anche in copia fotostatica)
si differenzia a seconda del servizio richiesto.
A) In caso di assistenza alla compilazione del modello:
- Dati anagrafici;
- Codice fiscale (anche dei familiari);
- Dichiarazione dell’anno precedente;
- Dati catastali di terreni e fabbricati posseduti;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilato,
di collaborazione, di lavoro autonomo occasionale, di capitale
ecc.; ed eventuale certificazione di ritenute d’acconto;
- Scontrini e fatture relative a spese detraibili e deducibili
- spese mediche, interessi passivi, spese funebri, veterinarie,
assicurazioni vita e infortuni, contributi volontari, contributi
previdenziali obbligatori, contributi per addetti domestici, spese
relative ad intervento di recupero del patrimonio edilizio, erogazioni
liberali a partiti politici, a istituzioni religiose, a Onlus,
spese per contributi e premi versati alle forme pensionistiche
complementari ed individuali, contributi versati al fondo integrativo
del Servizio Sanitario Nazionale, contributi versati facoltativamente
alla gestione delle forme pensionistiche obbligatorie di appartenenza
ed al fondo casalinghe, ecc.
- Attestati di versamento eseguiti direttamente nell’anno
2002 (mod. F24).
B) In caso di presentazione di modello
compilato:
- Tutte le certificazioni che attestino le ritenute d’imposta
subite e riportate in dichiarazione (ad es. CUD);
- Scontrini, fatture e quietanze relative agli oneri detraibili
e deducibili indicati in dichiarazione;
- Attestati di versamento eseguiti direttamente;
- Modello UNICO dell’anno precedente in caso di eccedenza
d’imposta da riportare nella dichiarazione successiva.
COSTO DELLA DICHIARAZIONE
Coloro che richiedono l’assistenza del CAAF
SICUREZZA FISCALE alla compilazione del mod. 730, sono tenuti al
pagamento di un corrispettivo secondo le tariffe esposte nei locali
in cui viene svolta l’attività di assistenza.
Coloro, invece, che presentano il modello già
compilato il costo è totalmente GRATUITO,
salvo che non sia richiesta l’eventuale assistenza per la
correzione della dichiarazione.
CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE ,
DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE E DELLA SCELTA DELL’8 PER MILLE
Al termine dell’inserimento dei dati , il
CAAF SICUREZZA FISCALE consegnerà al dichiarante una copia
del modello 730 elaborato insieme al prospetto della liquidazione,
con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno
effettuati, allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.
COME CORREGGERE IL MODELLO 730
Nel caso in cui il modello è stato compilato
correttamente, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato
di dichiarare alcuni redditi oppure di esporre degli oneri deducibili
o detraibili, vi è la possibilità di:
- presentare entro il 31 ottobre un nuovo mod.
730 con la relativa documentazione, quando l’integrazione
comporta un RIMBORSO o MINOR DEBITO (ad es. oneri non precedentemente
indicati);
- presentare entro i termini prescritti un modello UNICO 2003
“Persone fisiche” quando l’integrazione comporta
un DEBITO o un MINOR CREDITO (ad es. redditi non dichiarati) e
pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto
all’importo del credito risultante dal mod. 730, che verrà
in ogni modo rimborsato dal sostituto d’imposta.
La dichiarazione integrativa non sospende le procedure
di conguaglio da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.

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